NORMATIVA CONTRATTUALE RELATIVA AL TRATTAMENTO DI MALATTIE,   INFORTUNII E MALATTIE PROFESSIONALI

In vigore dal 1° Aprile 1988

 

1.      /A   INTEGRAZIONE INDENNITà DI MALATTIA.

1.      /B   INTEGRAZIONE DELL’INDENNITà GIORNALIERA PER INABILITà TEMPORANEA CORRISPOSTA DALL’INAIL PER CASI DI INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE.

2.      VISITE SPECIALISTICHE – PRESTAZIONI AMBULATORIALI – TERAPIE AMBULATORIALI.

3.      MATERNITà.

4.      DIRITTO ALLO STUDIO.

 

 

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLA CASSA ASSISTENZA LAVORATORI EDILI DELLE COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

 

In vigore dal 1° ottobre 2006.

 

 

1.            SUSSIDIO IN CASO DI MORTE PER INFORTUNIO SUL LAVORO.

2.            SUSSIDIO PER MORTE CONSEGUENTE MALATTIA O PER INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE.

3.            SUSSIDIO IN CASO DI INVALIDITà ASSOLUTA PERMANENTE CAUSATA DA INFORTUNIO SUL LAVORO.

4.            CONTRIBUTO PER CURE CLIMATICHE MARINE O MONTANE BIMBI IN Età PRE-SCOLARE.

5.            CASE DI VACANZE MARINE O MONTANE PER FANCIULLI Età 6-12 ANNI.

6.            PREMIO DI STUDIO.

7.            PREMIO DI STUDIO OPERAI STUDENTI.

8.            CURE TERMALI ED IDROPINICHE.

9.            PROTESI DENTARIE, CURE DENTARIE ED ORTODONTICHE PER GLI OPERAI ISCRITTI E I FIGLI A CARICO. ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA PER GLI OPERAI ISCRITTI E I FIGLI A  CARICO.

10.        CONTRIBUTO PER GINNASTICA CORRETTIVA E FORMATIVA.

11.        FACILITAZIONI PARTICOLARI PER GLI OPERAI STUDENTI.

        

 

       CENNI SUL REGOLAMENTO ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE:

 

             - ANZIANITA'  PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA

             

             - ULTERIORI EROGAZIONI

             

             - PREMIO FEDELTA'

      

        PRESTAZIONI IN REGOLAMENTO

 

 

 

 

 

NORMATIVA CONTRATTUALE

 

1.  A seguito di quanto disposto in ordine al trattamento di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, dal C.C.N.L. vigente, le Organizzazioni Provinciali,aderenti alle Organizzazioni Nazionali firmatarie il C.C.N.L. in sede territoriale, con accordo del 30/05/1988, richiamandosi alle condizioni di migliore favore in atto, convengono di dare attuazione, in deroga a quanto stabilito dal C.C.N.L., alla normativa concernente i trattamenti di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, con i criteri che di seguito vengono elencati:

 

       Malattia-Infortunio- Malattia Professionale:

 

a. Le Coop.ve, durante l’assenza del lavoro per malattia riconosciuta e indennizzata dall’INPS, sono tenute ad erogare mensilmente, all’operaio una integrazione a quanto corrisposto dall’Istituto sino al raggiungimento del totale della retribuzione netta (paga base, indennità di contingenza, I.T.S., E.D.R. ed eventuali superminimi) che l’operaio avrebbe percepito in caso di attività lavorativa, dal lunedì al venerdì, compresi i primi tre giorni di carenza e precisamente:

-100% della retribuzione netta dal 1° al 180° giorno.

-50% della retribuzione netta dal 181° al 270° giorno

 

b. Le Coop.ve, durante l’assenza del lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale riconosciuto/a e indennizzato/a dall’INAIL, sono tenute ad erogare mensilmente, all’operaio una integrazione a quanto corrisposto dall’Istituto sino al raggiungimento del totale della retribuzione netta (paga base, indennità di contingenza, I.T.S., E.D.R. ed eventuali superminimi)  che l’operaio avrebbe percepito in caso di attività lavorativa, dal lunedì al venerdì, compresi i primi tre giorni di carenza e precisamente:

-100% della retribuzione netta dal 1° giorno e fino a guarigione clinica.

 

c. Per quanto non contemplato dal presente punto 1 si farà riferimento alle norme del C.C.N.L. vigente e al vigente Contratto Integrativo Provinciale

 

 

2. Visite specialistiche – Prestazioni ambulatoriali – Terapie ambulatoriali:

 

Le Visite specialistiche (con esclusione delle visite generiche e delle visite fiscali richieste da enti o da compagnie di assicurazione), le prestazioni ambulatoriali, le terapie ambulatoriali, rientrano nel trattamento di malattia.

      Documentazione da allegare alla domanda di rimborso :

·          Visite specialistiche o prestazioni ambulatoriali:

certificazione dell’avvenuta visita o prestazione rilasciata da una struttura ospedaliera, da un poliambulatorio, da un medico specialista.

·          Terapie ambulatoriali:

certificato di prescrizione della terapia rilasciato dal medico scelto dall’operaio in A.S.L. o da un medico specialista. Certificato rilasciato dalla struttura che ha effettuato la terapia.

La C.A.L.E.C. rimborsa alla Coop.va, le ore necessarie all’operaio per sottoporsi alla visita specialistica, alla prestazione ambulatoriale, alla terapia ambulatoriale.

 

3.  Maternità

 

All’operaia assente dal lavoro per maternità a norma della legge 30/12/1971 n° 1204 e ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge citata, la Coop.va corrisponde un’integrazione a quanto corrisposto dall’INPS sino al raggiungimento del totale della retribuzione netta (paga base, indennità di contingenza, I.T.S., E.D.R. ed eventuali superminimi)    che l’operaia avrebbe percepito in caso di attività lavorativa, dal lunedì al venerdì.

La Coop.va erogherà mensilmente all’operaia quanto previsto al punto a).La C.A.L.E.C. rimborserà alla Coop.va quanto integrato per maternità, con i tempi e i criteri previsti per il rimborso malattia.

 

4.  Diritto allo studio

 

Alla Coop.va che, in ottemperanza alla normativa contrattuale (C.C.N.L.), concede permessi retribuiti per 150 ore di studio,la C.A.L.E.C. rimborserà il 100% della retribuzione normale contrattuale per le ore di permesso concesse, semprechè non rimborsate da altri enti.

 

La documentazione da allegare alla domanda di rimborso è quella prevista dal C.C.N.L. vigente.

 

 

Le prestazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 erogate agli operai direttamente dalle Coop.ve, al lordo delle ritenute previdenziali a carico degli operai, verranno rimborsate dalla C.A.L.E.C. entro il 20 del mese successivo a quello in cui è stata presentata domanda di rimborso, a condizione che la Cooperativa sia in regola con le denuncie e con i versamenti contributivi previsti contrattualmente e per gli operai iscritti alla C.A.L.E.C..

 

Rapporti con la C.A.L.E.C.:

le richieste di rimborso alla C.A.L.E.C. per quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 4, dovranno essere presentate dalla Cooperativa  con le modalità stabilite dalla C.A.L.E.C. stessa e comunicate con apposita circolare illustrativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLA CASSA ASSISTENZA LAVORATORI EDILI DELLE COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

In vigore dal 1° ottobre 2006

 

Hanno diritto alle prestazioni gli operai assunti a tempo indeterminato o assunti con contratto di formazione – lavoro e gli apprendisti iscritti alla C.A.L.E.C. dipendenti di Cooperative in regola con le denunce e con i versamenti contributivi previsti contrattualmente dalla data di assunzione e sino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

 

 

1)    Sussidio in caso di morte per infortunio sul lavoro.

 

a) Agli eredi dell’operaio deceduto per infortunio sul lavoro, la C.A.L.E.C. corrisponde un sussidio una tantum di euro 4.513,83.Il sussidio è integrato con euro 772,10 per ogni familiare a carico e, in ogni caso, per il coniuge purchè convivente.

b) Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato in 60 giorni con decorrenza  dalla data del decesso.

-          Documentazione da allegare alla domanda:

-          Certificato di morte.

-          Certificato di stato di famiglia al momento del decesso.

-          Copia della denuncia di infortunio fatta dalla Coop.va all’I.N.A.I.L. od altra dichiarazione equipollente.

-          Atto sostitutivo notorio comprovante gli eredi e in caso di eredi minori atto liberatorio del Giudice Tutelare.

-          Fotocopia della dichiarazione spettanza detrazioni sottoscritta dall’operaio (in caso di richiesta di integrazione).

 

 

2)    Sussidio per morte conseguente a malattia o per infortunio extraprofessionale.

 

a) Agli eredi dell’operaio iscritto, deceduto in conseguenza a malattia o per infortunio extralavoro, la C.A.L.E.C. riconosce un contributo una tantum di euro 1781,78.Il contributo sarà integrato con euro 326,66 per ogni familiare a carico e, in ogni caso, per il coniuge purchè convivente.

b) Il contributo verrà erogato qualora il decesso sia avvenuto entro il termine di conservazione del posto di lavoro previsto dal C.C.N.L. per gli operai dipendenti di Cooperative edili e, comunque, risulti in forza al momento del decesso.

c) Il termine per la presentazione della domanda è fissato in 60 giorni con decorrenza dalla data del decesso.

-          Documentazione da allegare alla domanda:

-          Certificato di morte.

-          Certificato di stato di famiglia al momento del decesso.

-          Atto sostitutivo notorio comprovante gli eredi e in caso di eredi minori atto liberatorio del Giudice Tutelare.

-          Fotocopia della dichiarazione di spettanza detrazioni sottoscritta dall’operaio (in caso di richiesta di integrazione).

 

 

3)    Sussidio in caso di invalidità assoluta permanente causata da infortunio sul lavoro.

 

a) Agli operai iscritti alla C.A.L.E.C., ai quali a causa di infortunio sul lavoro, sia riconosciuta dall’I.N.A.I.L. un’invalidità permanente assoluta in misura superiore al 67%, sarà corrisposto un sussidio una tantum di euro 3563,55. A tale prestazione, per ogni familiare a carico, si aggiungono euro 712,71.

b) La domanda dovrà essere presentata, su apposito modulo predisposto dalla C.A.L.E.C., entro il 60° giorno dalla data di riconoscimento del grado di invalidità da parte dell’I.N.A.I.L..

-          documentazione da allegare alla domanda:

-          Certificato di stato di famiglia

-          Certificazione I.N.A.I.L. attestante il riconoscimento del grado di invalidità.

-          Fotocopia della dichiarazione di spettanza detrazioni sottoscritta dall’operaio (in caso di richiesta di integrazione).

-          Ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno richiedere.

 

 

4)    Contributo per cure climatiche marine o montane bimbi in età prescolare.

 

All’operaio iscritto alla C.A.L.E.C. con figlio/a o equiparato, fino al 6° anno di età per millesimo, bisognoso, per prescrizione medica, di cure climatiche marine o montane, la C.A.L.E.C. corrisponde un contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta e documentata con probante certificazione.

Requisiti per il diritto al contributo: permanenza in località marina o montana per un periodo non inferiore a due settimane ( 14 giorni, giorno di arrivo e giorno di rientro inclusi)  purchè consecutive. Il periodo di cura deve essere effettuato nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre.

L’entità del contributo è stabilita in misura fissa, anno per anno, dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dalla C.A.L.E.C., dovrà essere presentata entro il 31 Maggio di ogni anno.

Documentazione da presentare alla C.A.L.E.C. entro il 60° giorno dalla data di termine del soggiorno:

-          Certificato di stato di famiglia.

-          Certificato medico di prescrizione dalla cura.

-          Ricevuta fiscale o documento equipollente intestato al richiedente, attestante il luogo e il periodo di permanenza, il numero delle persone che hanno soggiornato,la spesa sostenuta.

-          Le domande e le relative documentazioni saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione il cui giudizio sarà insindacabile

Potranno essere prese in considerazione domande presentate da operai che hanno figli portatori di handicap anche se di età superiore a sei anni.

 

 

5)    Case di vacanza marine o montane per fanciulli età 6-12 anni.

 

La C.A.L.E.C. autorizza la permanenza a proprie spese, per un turno in periodo estivo in una Casa di Vacanza marina o montana dei figli o equiparati  (età 6-12 anni per millesimo) di operai iscritti.

L’operaio interessato presenterà domanda, su apposito modulo predisposto dalla C.A.L.E.C., nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 15 aprile di ogni anno.

Nel modulo di domanda saranno indicati gli Enti Gestori delle Case di Vacanza che hanno dato la loro disponibilità.

-          La domanda dovrà essere documentata con:

-          Certificato di stato di famiglia.

-          Certificato medico di prescrizione del soggiorno marino o montano.

A domanda accettata da parte del consiglio di Amministrazione, la C.A.L.E.C. si farà carico della prenotazione e di saldare direttamente la fattura emessa dall’Ente Gestore.

Dopo l’accettazione della domanda e l’ avvenuta prenotazione, in caso di mancata partenza del minore (o dei minori) senza un giustificato motivo, il richiedente dovrà versare alla C.A.L.E.C. l’importo richiesto dall’Ente Gestore.

L’operaio ha la facoltà, in alternativa, di scegliere un Ente Gestore diverso da quelli indicati e di proprio gradimento disposto ad ospitare il minore in una propria Casa di Vacanza purchè con caratteristiche e costi similari a quanto previsto sopra.

La C.A.L.E.C. rimborserà all’operaio, la spesa sostenuta e riportata nella fattura o ricevuta fiscale quietanzata, rilasciata all’operaio dall’Ente Gestore che ha ospitato il minore (o i minori).

La domanda di rimborso, redatta su apposito modulo predisposto dalla C.A.L.E.C., dovrà pervenire alla Cassa entro il 15 settembre di ogni anno, pena la decadenza del diritto alla prestazione.

-          La domanda di rimborso dovrà essere documentata con:

-          Certificato di stato di famiglia.

-          Certificato medico di prescrizione del soggiorno marino o montano.

-          Fattura o ricevuta fiscale quietanzata rilasciata dall’Ente Gestore.

Il numero di domande da accettare sarà stabilito, anno per anno, dal Consiglio di Amministrazione sulla base della disponibilità dello specifico fondo messo a bilancio.

 

 

6)    Premio di studio.

 

La C.A.L.E.C. eroga all’operaio iscritto che abbia figlio/a o equiparato il quale nell’anno scolastico o accademico per il quale viene fatta richiesta abbia frequentato:

Scuola Media Inferiore, Istituto Superiore o Professionale, Università (in corso)

un premio di studio, sempre che la promozione dello studente sia avvenuta nella sessione estiva (università esclusa) ed in prima frequenza.

La media minima dei voti richiesta (o giudizio equivalente) per maturare il diritto al premio è:

-          per la 1a e 2a classe delle Medie Inferiori ammesso.

-          Per la 3a classe di Scuola Media Inferiore (risultato di esame di licenza) sufficiente.

-          Per gli Istituti Superiori o Professionali 6/10.

-          Per l’Università 21/30.

- I premi di studio, consistenti in somme in danaro,sono assegnati con i sottoelencati criteri:

1a e 2a classe di scuola media inferiore, giudizio ammesso euro 85,94.

 

3a classe di scuola media inferiore (risultato di esame di licenza) giudizio:

 

sufficiente

euro

85,94

buono

euro

147,71

distinto o ottimo

euro

184,63

 

 

Istituti Superiori o Professionali, media voti ottenuta:

6/10 (60/100)

euro

140,99

7/10 (70/100)

euro

245,73

8/10 (80/100); 9/10 (90/100); 10/10 (100/100)

euro

392,77

 

 

 

Università:

 

Con un terzo di esami sostenuti rispetto al numero di esami richiesti per essere in pari con il piano di studio dell’anno accademico per il quale è stata presentata la domanda: nessun premio.

Il contributo viene invece erogato (oltre a 1/3 e fino a 3/3) in base alla media dei voti ottenuti e degli esami sostenuti rispetto agli esami richiesti dal piano di studio secondo il seguente schema di calcolo:

 

Oltre 1/3 e fino a 2/3, media voti ottenuta:

21-24/30

Euro 482,73

: esami richiesti

= X

N° esami sostenuti

=

PREMIO

25-27/30

Euro 561,96

: esami richiesti

= X

N° esami sostenuti

=

PREMIO

28-30/30

Euro 637,82

: esami richiesti

= X

N° esami sostenuti

=

PREMIO

Oltre 2/3 e fino a 3/3, media voti ottenuta:

21-24/30

Euro 721,75

: esami richiesti

= X

N° esami sostenuti

=

PREMIO

25-27/30

Euro 801,64

: esami richiesti

= X

N° esami sostenuti

=

PREMIO

28-30/30

Euro 876,74

: esami richiesti

= X

N° esami sostenuti

=

PREMIO

 

L’operaio interessato dovrà presentare domanda , su apposito modulo predisposto dalla C.A.L.E.C., entro il 30 settembre dell’anno in cui è avvenuta la promozione ( per l’Università dell’anno accademico per il quale si fa richiesta del premio).

- Documentazione da allegare alla domanda:

Scuole Medie Inferiori:

-     Certificato di stato di famiglia.

-     1a e 2a classe : giudizio ottenuto.

-     3a classe : giudizio ottenuto all’esame di licenza.

Istituti Superiori e Professionali:

-     Certificato di stato di famiglia

-     Certificato dei voti ottenuti.

Università :

-     Certificato di stato di famiglia.

-     Piano di studio previsto dalla Facoltà nell’anno accademico per il quale si richiede il premio.

-     Esami sostenuti relativi al piano di studio presentato e voti riportati.

-     Per l’Università il premio verrà erogato solo per gli anni accademici relativi alla 1a laurea.

 

 

7)    Premio di studio Operai- Studenti.

 

L’operaio studente, iscritto alla C.A.L.E.C., ha diritto di presentare domanda del premio di studio, in proprio favore, se frequenta l’Università, (anche fuori corso) o un Istituto Superiore o Professionale.

-          Il Consiglio di Amministrazione, con insindacabile giudizio, stabilirà l’entità del premio da erogare caso per caso.

-          L’operaio interessato dovrà presentare domanda, su apposito modulo predisposto dalla C.A.L.E.C. entro il 30 settembre dell’anno in cui è avvenuta la promozione (per l’Università, dell’anno accademico per il quale si fa richiesta del premio).

-          Documentazione da allegare alla domanda:

-          Istituti Superiori o Professionali: certificato dei voti ottenuti.

-          Università: esami sostenuti nell’anno accademico per il quale si fa domanda di premio.

 

 

8)    Cure termali ed idropiniche

 

All’operaio, iscritto alla C.A.L.E.C., che abbia beneficiato, nel corso dell’anno solare, di cure termali ed idroponiche a carico dell’I.N.P.S. o di una Azienda Sanitaria Locale(A.S.L.), che non rientrino nella normativa contrattuale (art.1 ) pgr. a e b  la C.A.L.E.C. eroga un contributo una tantum una sola volta per anno solare pari a:

 

- cure termali a carico dell’INPS

euro

77,80

- cure termali a carico dell’ASL

euro

156,80

-          Documentazione da allegare alla domanda:

-          Certificato rilasciato dallo stabilimento termale in cui risulti il periodo di permanenza per le cure su impegnativa I.N.P.S. o A.S.L.

-          La domanda dovrà essere presentata, su apposito modulo predisposto dalla C.A.L.E.C. entro il 60° giorno da quello di termine della cura.

 

 

9)    Protesi dentarie per gli operai iscritti -Cure dentarie ed ortodontiche per gli operai iscritti e i figli a carico –Acquisto occhiali da vista per gli operai iscritti e i figli a carico.

 

La C.A.L.E.C. eroga un concorso per le spese effettivamente sostenute per:

a.      applicazione di protesi dentarie per gli operai iscritti.

b.      Cure dentarie ed ortodontiche per gli operai iscritti e i figli a carico.

c.       Acquisto, su prescrizione medica,di occhiali da vista per gli operai iscritti e i figli a carico.

Tale concorso spese è stabilito nella misura del 62,50% della spesa sostenuta e documentata  con un contributo massimo di euro 484,18 complessive annue per nucleo famigliare.                    

 

La domanda dovrà essere presentata, su apposito modulo predisposto dalla C.A.L.E.C., entro il 60° giorno dalla data risultante sulla fattura (o ricevuta) di pagamento.

Documentazione da allegare alla domanda:

-          Punti a e b: certificato di stato di famiglia (se la richiesta è relativa ad un figlio).

o         Certificato medico, intestato al paziente attestante il tipo di prestazione o il tipo di cura effettuata.

o         Fattura, o ricevuta fiscale, intestata al paziente, relativa alla spesa sostenuta.

-          Punto c: certificato di stato di famiglia (se la richiesta è relativa ad un figlio).

o          Certificato medico di prescrizione.

o         Fattura, o ricevuta fiscale, intestata al paziente, relativa alla spesa sostenuta.

o         Documentazione comune ai punti b) e c) in caso di domanda per figli a carico:compilazione dell’autocertificazione, su apposito modulo predisposto dalla C.A.L.E.C., di spettanza detrazioni sottoscritta dall’operaio.

 Le  prestazioni di cui ai punti a) b) c) saranno riconosciute esclusivamente agli operai iscritti che possono far valere almeno 2100 ore denunciate alla C.A.L.E.C. o presso altre Casse Edili in suo favore nel biennio precedente la data della richiesta, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinarie prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzata dall’I.N.P.S. e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzata dall’I.N.A.I.L.

 

 

10) Contributo per ginnastica correttiva – Contributo per ginnastica formativa.

 

La C.A.L.E.C. corrisponde un contributo all’operaio iscritto il cui figlio o equiparato, fino al compimento del 15° anno di età deve sostenere, su prescrizione medica,  corsi di ginnastica correttiva.

-          il contributo sarà pari alla spesa sostenuta e documentata con regolare quietanza/e e con un contributo massimo di euro 108,10 per esercizio finanziario (1 ottobre-30 settembre).

-          Con gli stessi criteri (esclusa la prescrizione medica di cui al punto precedente), la C.A.L.E.C. corrisponde un uguale contributo all’operaio iscritto il cui figlio o equiparato, fino al compimento del 15° anno di età abbia frequentato un corso di ginnastica formativa.

-          La domanda dovrà essere presentata, dall’operaio interessato, su apposito modulo predisposto dalla C.A.L.E.C., entro 60 giorni dalla data riportata sulla quietanza della spesa sostenuta per l’iscrizione al/i corso/i.

Documentazione da allegare alla domanda per ginnastica correttiva:

-          Certificato di stato di famiglia.

-          Certificato medico di prescrizione del corso.

-          Quietanza regolare della spesa sostenuta per il periodo per il quale si fa richiesta di contributo.

Documentazione da allegare alla domanda per ginnastica formativa:

-          Certificato di stato di famiglia.

-          Quietanza regolare della spesa sostenuta per l’iscrizione al/i corso/i.

 

 

11) Facilitazioni particolari per gli operai studenti.

 

a.                  La C.A.L.E.C. riconosce un contributo una tantum, una sola volta per ogni anno scolastico previsto dal corso frequentato, all’operaio studente che frequenti un corso regolare di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale ( con esclusione dei corsi professionali per i quali vi sia già un rimborso da parte dell’ente scuola ) statale, parificata o legalmente riconosciuta o comunque abilitata al rilascio di titolo legale di studio.

b.                  La C.A.L.E.C. riconosce un contributo una tantum, una sola volta per anno solare, all’operaio studente iscritto all’Università sempre che possa far valere almeno 1 esame sostenuto nell’anno solare per il quale è stata presentata domanda di contributo. Il contributo sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

-          Per il contributo previsto al paragrafo a) la domanda dovrà pervenire alla C.A.L.E.C., su apposito modulo predisposto, pena la decadenza del diritto alla prestazione, entro il 30 settembre di ogni anno.

La domanda deve essere documentata con:

-           una certificazione dei voti o del giudizio finale ottenuti/o.

-          Per il contributo previsto al paragrafo b) la domanda dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto dalla C.A.L.E.C., pena la decadenza del diritto alla prestazione, nel mese di dicembre di ogni anno.

La domanda dovrà essere documentata con:

-           gli esami sostenuti nell’anno solare per il quale viene presentata la domanda dal contributo.

 

 

 

Cenni sul regolamento anzianità professionale edile .

Allegato al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

Anzianità Professionale Edile Ordinaria

Erogazione Annuale

 

Le Centrali Cooperative e le Organizzazioni Sindacali competenti, hanno affidato alla C.A.L.E.C. il servizio relativo alla Anzianità professionale edile.

·          Ai sensi del regolamento nazionale, allegato al C.C.N.L., l’operaio matura l’anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinarie prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzata dall’INPS (4° - 180° giorno); le ore di assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzate dall’INAIL (4° gg.- g.c); 88 ore per congedo matrimoniale; 88 ore per mese intero di servizio militare.

·          Le ore hanno validità anche se denunciate in più Casse Edili.

·          Ciascun biennio scade il 30 settembre dell’anno precedente quello dell’erogazione.

·          L’erogazione è effettuata dalla C.A.L.E.C. in data 1° maggio.

·          La prestazione per anzianità professionale edile è stabilita secondo importi orari crescenti in relazione al numero degli anni nei quali l’operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi orari per il numero di ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate in ciascuna categoria (livello) e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno (ottobre – settembre) del biennio precedente quello dell’erogazione.

 

 

Ulteriori erogazioni

 

In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione e per i quali nel biennio precedente l’evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all’art.51 del CCNL, è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell’operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettanti all’operaio stesso al momento dell’evento.

 

 

Premio di fedeltà

 

Verbale di accordo del 06/11/1998.

 

Con la finalità di valorizzare la professionalità e l’esperienza degli operai che possono vantare un’anzianità di settore nei prossimi 14 anni superiore a 8 anni all’atto del pensionamento, si concorda l’istituzione di una prestazione extracontrattuale straordinaria denominata “Premio di Fedeltà”, a carico del fondo APE straordinaria della C.A.L.E.C..Ai lavoratori iscritti presso la C.A.L.E.C., viene erogata, all’atto di pensionamento per vecchiaia, anzianità, inabilità, una prestazione rapportata all’importo di accantonamento percepito negli anni edili ( 1ottobre/30 settembre e frazioni di anno), prima del pensionamento a decorrere da quello 1 ottobre 1996/30 settembre 1997.

La prestazione avrà decorrenza dal 1 gennaio 1998 e si protrarrà per 14 anni; cesserà pertanto alla data del 31 dicembre 2011.

La percentuale da applicare all’importo degli accantonamenti è definita dalle parti come pari al 24,5%.

 La prestazione sarà decrescente a decorrere dal nono anno di vigenza dell’accordo in ragione di 15 punti percentuale per ogni anno successivo all’ottavo, fino a raggiungere al quattordicesimo anno un minimo del 20%.

In caso di anzianità edile inferiore a 21 anni presso la C.A.L.E.C., la prestazione verrà proporzionatamente ridotta in ragione di tanti ventunesimi quanti sono gli anni mancanti.

Non sarà dovuta alcuna prestazione per anzianità inferiori a 8 anni.

Ai soli fini del calcolo dell’anzianità per la determinazione dei requisiti per il diritto alla prestazione in oggetto saranno considerate utili le anzianità edili maturate presso altre Casse Edili.

Limitatamente alla Provincia di Bologna saranno considerate utili le anzianità edili maturate presso altre Casse Edili che abbiano istituito analoga prestazione straordinaria extracontrattuale.

 

 

 

 

 

 

PRESTAZIONI IN REGOLAMENTO

 

SUSSIDIO IN CASO DI MORTE X INFORT. SUL LAVORO:

 

AGLI EREDI

 

 € 4.513,83

 

FAMIGL. A CARICO

 

 €    772,10

 

 

 

 

 

SUSSIDIO X MORTE CONS. MALATTIA

 

AGLI EREDI

 

 € 1.781,78

 

FAMIGL. A CARICO

   

 €    326,66

 

 

 

 

 

SUSSIDIO X INVALIDITA' ASSOLUTA A CAUSA INFORTUNIO SUL LAVORO

 

 

INVALIDITà PERMANENTE

 

 € 3.563,55

 

FAMIGLIARI A CARICO

 

 €    712,71

 

 

 

 

 

PREMI DI STUDIO

 

 

 

MEDIA INFERIORE

 

 €      85,94

 

3° CLAS.

SUFF.

   

 €      85,94

 

 

BUONO

   

 €    147,71

 

 

OTTIMO

   

 €    184,63

 

ISTIT. SUPERIORI

 

 

 

 

SUFF.

   

 €    140,99

 

 

BUONO

   

 €    245,73

 

 

OTTIMO

    

 €    392,77

 

UNIVERSITA'

 

 

 

OLTRE 1/3-2/3

 

 

 

 

21-24/30

   

 €    482,73

 

 

25-27/30

   

 €    561,96

 

 

28-30/30

   

 €    637,82

 

OLTRE 2/3-3/3

 

 

 

 

21-24/30

 

 €    721,75

 

 

25-27/30

 

 €    801,64

 

 

28-30/30

 

 €    876,84

 

 

 

 

 

 

CURE TERMALI

 

 

 

INPS

 

   

 €      77,80

 

USL

 

   

 €    156,80

 

 

 

 

 

 

CURE DENTARIE

ACQUISTO OCCHIALI

 

TETTO ANNUO

   

 €    484,18

 

GINNASTICA CORRETTIVA - FORMATIVA

 

TETTO ANNUO

   

 €      108,10