NORMATIVA
CONTRATTUALE RELATIVA AL TRATTAMENTO DI MALATTIE, INFORTUNII E MALATTIE PROFESSIONALI
In vigore dal 1° Aprile 1988
1.
/A INTEGRAZIONE INDENNITà DI MALATTIA.
2.
VISITE
SPECIALISTICHE – PRESTAZIONI AMBULATORIALI – TERAPIE AMBULATORIALI.
3.
MATERNITà.
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLA CASSA ASSISTENZA
LAVORATORI EDILI DELLE COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
In vigore dal 1° ottobre 2006.
1.
SUSSIDIO IN CASO DI MORTE PER INFORTUNIO SUL
LAVORO.
2.
SUSSIDIO PER MORTE CONSEGUENTE MALATTIA O PER
INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE.
3.
SUSSIDIO IN CASO DI INVALIDITà ASSOLUTA PERMANENTE CAUSATA DA
INFORTUNIO SUL LAVORO.
4.
CONTRIBUTO PER CURE CLIMATICHE MARINE O MONTANE
BIMBI IN Età PRE-SCOLARE.
5.
CASE DI VACANZE MARINE O MONTANE PER FANCIULLI Età 6-12 ANNI.
7.
PREMIO DI STUDIO OPERAI STUDENTI.
8.
CURE TERMALI ED IDROPINICHE.
9.
PROTESI DENTARIE, CURE DENTARIE ED ORTODONTICHE PER GLI OPERAI ISCRITTI E I
FIGLI A CARICO. ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA PER GLI OPERAI ISCRITTI E I FIGLI A CARICO.
10.
CONTRIBUTO PER GINNASTICA CORRETTIVA E
11.
FACILITAZIONI PARTICOLARI PER GLI OPERAI STUDENTI.
CENNI SUL REGOLAMENTO ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE:
- ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA
1. A seguito di quanto disposto in
ordine al trattamento di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale,
dal C.C.N.L. vigente, le Organizzazioni Provinciali,aderenti alle
Organizzazioni Nazionali firmatarie il C.C.N.L. in sede territoriale, con
accordo del 30/05/1988, richiamandosi alle condizioni di migliore favore
in atto, convengono di dare attuazione, in deroga a quanto stabilito dal
C.C.N.L., alla normativa concernente i trattamenti di malattia,
infortunio sul lavoro, malattia professionale, con i criteri
che di seguito vengono elencati:
Malattia-Infortunio- Malattia Professionale:
a. Le Coop.ve, durante l’assenza del lavoro per malattia
riconosciuta e indennizzata dall’INPS, sono tenute
ad erogare mensilmente, all’operaio una integrazione a quanto corrisposto dall’Istituto sino
al raggiungimento del totale della retribuzione
netta (paga base, indennità
di contingenza, I.T.S., E.D.R. ed eventuali superminimi) che l’operaio avrebbe percepito in caso di attività lavorativa, dal
lunedì al venerdì, compresi i primi tre giorni di carenza e precisamente:
-100% della retribuzione netta
dal 1° al 180° giorno.
-50% della retribuzione netta
dal 181° al 270° giorno
b. Le Coop.ve, durante l’assenza del lavoro per
infortunio sul lavoro o malattia professionale
riconosciuto/a e indennizzato/a dall’INAIL, sono tenute ad erogare mensilmente, all’operaio una integrazione a quanto
corrisposto dall’Istituto sino al raggiungimento del totale della retribuzione netta (paga
base, indennità di contingenza, I.T.S., E.D.R. ed eventuali superminimi) che l’operaio avrebbe percepito in caso di attività
lavorativa, dal lunedì al venerdì, compresi i primi tre giorni di carenza e
precisamente:
-100% della retribuzione netta dal 1° giorno e fino a guarigione clinica.
c. Per
quanto non contemplato dal presente punto 1 si farà riferimento alle norme del C.C.N.L.
vigente e al vigente Contratto Integrativo Provinciale
2. Visite specialistiche –
Prestazioni ambulatoriali – Terapie ambulatoriali:
Le
Visite specialistiche (con esclusione delle visite generiche e delle visite
fiscali richieste da enti o da compagnie
di assicurazione), le prestazioni ambulatoriali, le terapie ambulatoriali, rientrano nel trattamento di malattia.
Documentazione da allegare alla domanda di rimborso :
·
Visite specialistiche o prestazioni ambulatoriali:
certificazione
dell’avvenuta visita o prestazione rilasciata da una struttura ospedaliera, da un
poliambulatorio, da un medico specialista.
·
Terapie ambulatoriali:
certificato
di prescrizione della terapia rilasciato dal medico scelto dall’operaio in
A.S.L. o da un medico specialista. Certificato rilasciato dalla struttura che
ha effettuato la terapia.
La C.A.L.E.C. rimborsa alla
Coop.va, le ore necessarie all’operaio per sottoporsi alla visita
specialistica, alla prestazione ambulatoriale, alla terapia ambulatoriale.
All’operaia
assente dal lavoro per maternità a norma della legge 30/12/1971 n° 1204 e ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge citata, la Coop.va corrisponde un’integrazione a quanto corrisposto dall’INPS sino al raggiungimento del totale della retribuzione netta (paga base, indennità di contingenza, I.T.S., E.D.R. ed eventuali
superminimi) che l’operaia avrebbe percepito in caso di attività lavorativa, dal lunedì al venerdì.
La
Coop.va erogherà mensilmente all’operaia quanto previsto al punto
a).La C.A.L.E.C. rimborserà alla Coop.va quanto integrato
per maternità, con i tempi e i criteri previsti per il rimborso
malattia.
Alla
Coop.va che, in ottemperanza alla normativa contrattuale (C.C.N.L.), concede permessi retribuiti per 150 ore di studio,la C.A.L.E.C. rimborserà il 100% della retribuzione normale contrattuale per le ore di
permesso concesse, semprechè non rimborsate da altri enti.
La
documentazione da allegare alla domanda di rimborso è quella
prevista dal C.C.N.L. vigente.
Le prestazioni di cui ai punti
1, 2, 3 e 4 erogate agli operai direttamente dalle Coop.ve, al lordo delle
ritenute previdenziali a carico degli operai, verranno rimborsate dalla C.A.L.E.C. entro il 20 del mese successivo a
quello in cui è stata presentata domanda di rimborso,
a condizione che la Cooperativa sia in regola
con le denuncie e con i versamenti contributivi previsti contrattualmente e per
gli operai iscritti alla C.A.L.E.C..
Rapporti con la C.A.L.E.C.:
le richieste di rimborso alla C.A.L.E.C. per quanto
previsto ai punti 1, 2, 3, 4, dovranno essere presentate dalla Cooperativa con le modalità stabilite dalla C.A.L.E.C.
stessa e comunicate con apposita circolare illustrativa.
REGOLAMENTO DELLE
PRESTAZIONI DELLA CASSA ASSISTENZA LAVORATORI EDILI DELLE COOPERATIVE DELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
In vigore dal 1° ottobre 2006
Hanno diritto alle prestazioni
gli operai assunti a tempo indeterminato o assunti con contratto di formazione
– lavoro e gli apprendisti iscritti alla C.A.L.E.C. dipendenti di Cooperative
in regola con le denunce e con i versamenti contributivi previsti
contrattualmente dalla data di assunzione e sino alla data di risoluzione del
rapporto di lavoro.
1) Sussidio
in caso di morte per infortunio sul lavoro.
a)
Agli eredi dell’operaio deceduto per infortunio sul lavoro, la C.A.L.E.C. corrisponde
un sussidio una tantum di euro
4.513,83.Il sussidio
è integrato con euro 772,10 per ogni familiare a carico e,
in ogni caso, per il coniuge purchè convivente.
b)
Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato in 60 giorni
con decorrenza dalla data del decesso.
-
Documentazione da allegare alla domanda:
-
Certificato di morte.
-
Certificato di stato di famiglia al momento del decesso.
-
Copia della denuncia di infortunio fatta dalla Coop.va
all’I.N.A.I.L. od altra dichiarazione equipollente.
-
Atto sostitutivo notorio comprovante gli eredi e in caso
di eredi minori atto liberatorio del Giudice Tutelare.
-
Fotocopia della dichiarazione spettanza detrazioni
sottoscritta dall’operaio (in caso di richiesta di integrazione).
2) Sussidio
per morte conseguente a malattia o per infortunio extraprofessionale.
a)
Agli eredi dell’operaio iscritto, deceduto in conseguenza a malattia o per
infortunio extralavoro, la C.A.L.E.C. riconosce un contributo una tantum
di euro 1781,78.Il contributo sarà integrato con euro 326,66 per ogni familiare a carico e, in ogni caso, per il coniuge purchè
convivente.
b)
Il contributo verrà erogato qualora il decesso sia avvenuto entro il termine
di conservazione del posto di lavoro previsto dal C.C.N.L. per gli operai
dipendenti di Cooperative edili e, comunque, risulti in forza al momento
del decesso.
c)
Il termine per la presentazione della domanda è fissato in
60 giorni con decorrenza dalla data del decesso.
-
Documentazione da allegare alla domanda:
-
Certificato di morte.
-
Certificato di stato di famiglia al momento del decesso.
-
Atto sostitutivo notorio comprovante gli eredi e in caso
di eredi minori atto liberatorio del Giudice Tutelare.
-
Fotocopia della dichiarazione di spettanza detrazioni
sottoscritta dall’operaio (in caso di richiesta di integrazione).
3)
Sussidio in caso di invalidità assoluta permanente
causata da infortunio sul lavoro.
a)
Agli operai iscritti alla C.A.L.E.C., ai quali a causa di infortunio sul
lavoro, sia riconosciuta dall’I.N.A.I.L. un’invalidità permanente assoluta in
misura superiore al 67%, sarà corrisposto un sussidio una tantum
di euro 3563,55. A tale prestazione, per ogni familiare a
carico, si aggiungono euro 712,71.
b)
La domanda dovrà essere presentata, su apposito modulo
predisposto dalla C.A.L.E.C., entro il 60° giorno dalla data di
riconoscimento del grado di invalidità da parte dell’I.N.A.I.L..
-
documentazione da allegare alla domanda:
-
Certificato di stato di famiglia
-
Certificazione I.N.A.I.L. attestante il riconoscimento del
grado di invalidità.
-
Fotocopia della dichiarazione di spettanza detrazioni
sottoscritta dall’operaio (in caso di richiesta di integrazione).
-
Ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione
riterrà opportuno richiedere.
4) Contributo
per cure climatiche marine o montane bimbi in età prescolare.
All’operaio
iscritto alla C.A.L.E.C. con figlio/a o equiparato, fino al 6° anno di età per millesimo, bisognoso, per
prescrizione medica, di cure climatiche marine o montane, la C.A.L.E.C. corrisponde un contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta e documentata con probante certificazione.
Requisiti per il diritto
al contributo: permanenza in località marina o montana
per un periodo non inferiore a due settimane ( 14 giorni, giorno di
arrivo e giorno di rientro inclusi) purchè consecutive. Il periodo di cura
deve essere effettuato nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre.
L’entità del contributo è stabilita
in misura fissa, anno per anno, dal Consiglio di Amministrazione.
La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dalla C.A.L.E.C.,
dovrà essere presentata entro il 31 Maggio di ogni anno.
Documentazione
da presentare alla C.A.L.E.C. entro
il 60° giorno dalla data di termine del soggiorno:
-
Certificato di stato di famiglia.
-
Certificato medico di prescrizione
dalla cura.
-
Ricevuta fiscale o documento
equipollente intestato al richiedente, attestante il luogo e il periodo di
permanenza, il numero delle persone che hanno soggiornato,la spesa sostenuta.
-
Le domande e le relative documentazioni saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione
il cui giudizio sarà insindacabile
Potranno
essere prese in considerazione domande presentate da operai che hanno figli
portatori di handicap anche se di età superiore a sei
anni.
5) Case di
vacanza marine o montane per fanciulli età 6-12 anni.
La
C.A.L.E.C. autorizza la permanenza a proprie spese, per un turno in
periodo estivo in una Casa di Vacanza marina o montana dei figli o
equiparati (età 6-12 anni per
millesimo) di operai iscritti.
L’operaio
interessato presenterà domanda, su apposito modulo predisposto dalla
C.A.L.E.C., nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 15 aprile di ogni anno.
Nel
modulo di domanda saranno indicati gli Enti Gestori delle Case di
Vacanza che hanno dato la loro disponibilità.
-
La domanda dovrà essere documentata con:
-
Certificato di stato di famiglia.
-
Certificato medico di prescrizione del soggiorno marino o
montano.
A
domanda accettata da parte del consiglio di Amministrazione, la C.A.L.E.C.
si farà carico della prenotazione e di saldare direttamente la fattura
emessa dall’Ente Gestore.
Dopo
l’accettazione della domanda e l’ avvenuta prenotazione, in caso di mancata
partenza del minore (o dei minori) senza un giustificato motivo,
il richiedente dovrà versare alla C.A.L.E.C. l’importo richiesto dall’Ente
Gestore.
L’operaio
ha la facoltà, in alternativa, di scegliere
un Ente Gestore diverso da quelli indicati e di proprio gradimento disposto ad ospitare il minore in
una propria Casa di Vacanza purchè con
caratteristiche e costi similari a quanto
previsto sopra.
La C.A.L.E.C. rimborserà all’operaio, la spesa sostenuta e riportata
nella fattura o ricevuta fiscale quietanzata,
rilasciata all’operaio dall’Ente Gestore che ha ospitato il minore (o i
minori).
La domanda di rimborso, redatta su apposito modulo predisposto dalla C.A.L.E.C.,
dovrà pervenire alla Cassa entro il
15 settembre di ogni anno, pena la decadenza del
diritto alla prestazione.
-
La domanda di rimborso dovrà essere documentata
con:
-
Certificato di stato di famiglia.
-
Certificato medico di prescrizione del
soggiorno marino o montano.
-
Fattura o ricevuta fiscale quietanzata
rilasciata dall’Ente Gestore.
Il
numero di domande da accettare sarà stabilito, anno per anno, dal Consiglio di
Amministrazione sulla base della disponibilità dello specifico fondo messo a
bilancio.
6) Premio di
studio.
La C.A.L.E.C. eroga all’operaio iscritto che abbia figlio/a o equiparato il
quale nell’anno scolastico o accademico per il
quale viene fatta richiesta abbia frequentato:
Scuola Media Inferiore, Istituto Superiore o Professionale, Università
(in corso)
un premio di studio, sempre che la promozione dello studente sia
avvenuta nella sessione estiva (università esclusa) ed in prima frequenza.
La media minima dei voti richiesta (o giudizio equivalente) per maturare
il diritto al premio è:
-
per la 1a e 2a classe delle Medie
Inferiori ammesso.
-
Per la 3a classe di Scuola Media Inferiore
(risultato di esame di licenza) sufficiente.
-
Per gli Istituti Superiori o Professionali 6/10.
-
Per l’Università 21/30.
- I premi di studio, consistenti in somme in danaro,sono assegnati con
i sottoelencati criteri:
1a
e 2a classe di scuola media inferiore,
giudizio ammesso euro 85,94.
3a
classe di scuola media inferiore (risultato di esame di licenza)
giudizio:
|
sufficiente |
euro |
85,94 |
|
buono |
euro |
147,71 |
|
distinto o ottimo |
euro |
184,63 |
Istituti
Superiori o Professionali, media voti ottenuta:
|
6/10
(60/100) |
euro |
140,99 |
|
7/10
(70/100) |
euro |
245,73 |
|
8/10
(80/100); 9/10 (90/100); 10/10 (100/100) |
euro |
392,77 |
Con un
terzo di esami sostenuti rispetto al numero di esami richiesti
per essere in pari con il piano di studio dell’anno accademico per il quale è
stata presentata la domanda: nessun premio.
Il
contributo viene invece erogato (oltre a 1/3 e fino a 3/3) in
base alla media dei voti ottenuti e degli esami sostenuti rispetto agli esami
richiesti dal piano di studio secondo il seguente schema di calcolo:
|
Oltre 1/3 e fino a 2/3, media
voti ottenuta: |
||||||
|
21-24/30 |
Euro 482,73 |
: esami richiesti |
= X |
N° esami sostenuti |
= |
PREMIO |
|
25-27/30 |
Euro 561,96 |
: esami richiesti |
= X |
N° esami sostenuti |
= |
PREMIO |
|
28-30/30 |
Euro 637,82 |
: esami richiesti |
= X |
N° esami sostenuti |
= |
PREMIO |
|
Oltre 2/3 e fino a 3/3, media
voti ottenuta: |
||||||
|
21-24/30 |
Euro 721,75 |
: esami richiesti |
= X |
N° esami sostenuti |
= |
PREMIO |
|
25-27/30 |
Euro 801,64 |
: esami richiesti |
= X |
N° esami sostenuti |
= |
PREMIO |
|
28-30/30 |
Euro 876,74 |
: esami richiesti |
= X |
N° esami sostenuti |
= |
PREMIO |
L’operaio
interessato dovrà presentare domanda , su apposito modulo predisposto
dalla C.A.L.E.C., entro il 30 settembre dell’anno in cui è avvenuta la
promozione ( per l’Università dell’anno accademico per il quale si fa richiesta
del premio).
- Documentazione
da allegare alla domanda:
Scuole
Medie Inferiori:
- Certificato di stato di famiglia.
- 1a e 2a classe :
giudizio ottenuto.
- 3a classe : giudizio ottenuto
all’esame di licenza.
Istituti
Superiori e Professionali:
- Certificato di stato di famiglia
- Certificato dei voti ottenuti.
Università
:
- Certificato di stato di famiglia.
- Piano di studio previsto dalla Facoltà
nell’anno accademico per il quale si richiede il premio.
- Esami sostenuti relativi al piano di
studio presentato e voti riportati.
- Per l’Università il premio verrà erogato
solo per gli anni accademici relativi alla 1a laurea.
7) Premio di
studio Operai- Studenti.
L’operaio
studente, iscritto alla C.A.L.E.C., ha diritto di presentare domanda del premio
di studio, in proprio favore, se frequenta l’Università, (anche
fuori corso) o un Istituto Superiore o Professionale.
-
Il Consiglio di Amministrazione, con insindacabile
giudizio, stabilirà l’entità del premio da erogare caso per caso.
-
L’operaio interessato dovrà presentare domanda, su
apposito modulo predisposto dalla C.A.L.E.C. entro il 30 settembre
dell’anno in cui è avvenuta la promozione (per l’Università, dell’anno
accademico per il quale si fa richiesta del premio).
-
Documentazione da allegare alla domanda:
-
Istituti Superiori o Professionali: certificato dei voti
ottenuti.
-
Università: esami sostenuti nell’anno accademico per il
quale si fa domanda di premio.
8) Cure
termali ed idropiniche
All’operaio,
iscritto alla C.A.L.E.C., che abbia beneficiato, nel corso dell’anno
solare, di cure termali ed idroponiche a carico dell’I.N.P.S. o di una Azienda Sanitaria Locale(A.S.L.), che non
rientrino nella normativa contrattuale (art.1 ) pgr. a e b la C.A.L.E.C. eroga un contributo
una tantum una sola volta per anno solare pari a:
|
- cure termali a carico dell’INPS |
euro |
77,80 |
|
- cure termali a carico dell’ASL |
euro |
156,80 |
-
Documentazione da allegare alla domanda:
-
Certificato rilasciato dallo
stabilimento termale in cui risulti il periodo di permanenza per le cure su
impegnativa I.N.P.S. o A.S.L.
-
La domanda dovrà essere presentata, su
apposito modulo predisposto dalla C.A.L.E.C. entro il 60° giorno da quello di
termine della cura.
9) Protesi
dentarie per gli operai iscritti -Cure dentarie ed ortodontiche per gli operai
iscritti e i figli a carico –Acquisto occhiali da vista per gli operai iscritti
e i figli a carico.
La
C.A.L.E.C. eroga un concorso per le spese effettivamente
sostenute per:
a.
applicazione
di protesi dentarie per gli operai iscritti.
b.
Cure
dentarie ed ortodontiche per gli operai iscritti e i figli a carico.
c.
Acquisto,
su prescrizione medica,di occhiali da vista per gli operai iscritti e i figli a
carico.
Tale concorso spese è stabilito nella misura del 62,50%
della spesa sostenuta e documentata con
un contributo massimo
di euro 484,18
complessive annue per nucleo famigliare.
La
domanda dovrà essere presentata, su apposito modulo predisposto dalla
C.A.L.E.C., entro il 60° giorno dalla data risultante sulla fattura (o
ricevuta) di pagamento.
Documentazione
da allegare alla domanda:
-
Punti a e b: certificato di stato di
famiglia (se la richiesta è relativa ad un figlio).
o
Certificato medico, intestato al paziente attestante il
tipo di prestazione o il tipo di cura effettuata.
o
Fattura, o ricevuta fiscale, intestata al paziente,
relativa alla spesa sostenuta.
-
Punto c: certificato di stato di
famiglia (se la richiesta è relativa ad un figlio).
o
Certificato medico
di prescrizione.
o
Fattura, o ricevuta fiscale, intestata al paziente,
relativa alla spesa sostenuta.
o
Documentazione comune ai punti b) e c) in caso di domanda
per figli a carico:compilazione dell’autocertificazione,
su apposito modulo predisposto dalla C.A.L.E.C., di spettanza detrazioni
sottoscritta dall’operaio.
Le prestazioni
di cui ai punti a) b) c) saranno riconosciute
esclusivamente agli operai iscritti che possono
far valere almeno 2100 ore denunciate alla C.A.L.E.C. o
presso altre Casse Edili in suo favore
nel biennio precedente la data della richiesta,
computando a tale effetto le ore di lavoro ordinarie prestate, nonché le ore di
assenza dal lavoro per malattia indennizzata dall’I.N.P.S. e le ore di assenza
dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzata dall’I.N.A.I.L.
10) Contributo per
ginnastica correttiva – Contributo per ginnastica formativa.
La
C.A.L.E.C. corrisponde un contributo all’operaio
iscritto il cui figlio o equiparato, fino al compimento del 15° anno di età
deve sostenere, su prescrizione medica,
corsi di ginnastica correttiva.
-
il contributo sarà pari alla spesa
sostenuta e documentata con regolare quietanza/e e con un contributo massimo di euro 108,10 per esercizio
finanziario (1 ottobre-30 settembre).
-
Con gli stessi criteri (esclusa la prescrizione medica di cui al punto
precedente), la C.A.L.E.C. corrisponde un uguale contributo all’operaio
iscritto il cui figlio o equiparato, fino al compimento del 15° anno di età
abbia frequentato un corso di ginnastica formativa.
-
La domanda dovrà essere presentata,
dall’operaio interessato, su apposito modulo predisposto dalla C.A.L.E.C., entro 60
giorni dalla data riportata sulla quietanza della spesa
sostenuta per l’iscrizione al/i corso/i.
Documentazione
da allegare alla domanda per ginnastica correttiva:
-
Certificato di stato di famiglia.
-
Certificato medico di prescrizione del
corso.
-
Quietanza regolare della spesa
sostenuta per il periodo per il quale si fa richiesta di contributo.
Documentazione
da allegare alla domanda per ginnastica formativa:
-
Certificato di stato di famiglia.
-
Quietanza regolare della spesa
sostenuta per l’iscrizione al/i corso/i.
11) Facilitazioni particolari per gli operai
studenti.
a.
La C.A.L.E.C. riconosce un contributo
una tantum, una sola volta per ogni anno
scolastico previsto dal corso frequentato, all’operaio studente che frequenti un corso regolare di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione
professionale ( con esclusione dei corsi
professionali per i quali vi sia già un rimborso da parte dell’ente scuola )
statale, parificata o legalmente riconosciuta o comunque abilitata al rilascio
di titolo legale di studio.
b.
La C.A.L.E.C. riconosce un contributo
una tantum, una sola volta per anno solare, all’operaio
studente iscritto all’Università sempre che
possa far valere almeno 1 esame sostenuto
nell’anno solare per il quale è stata presentata domanda di contributo. Il
contributo sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
-
Per il contributo previsto al paragrafo
a) la domanda dovrà pervenire alla C.A.L.E.C., su
apposito modulo predisposto, pena la decadenza del diritto alla prestazione, entro il
30 settembre di ogni anno.
La
domanda deve essere documentata con:
-
una certificazione dei voti o del giudizio finale
ottenuti/o.
-
Per il contributo previsto al paragrafo b) la domanda dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto
dalla C.A.L.E.C., pena la decadenza del diritto alla prestazione, nel mese di
dicembre di ogni anno.
La
domanda dovrà essere documentata con:
-
gli esami sostenuti nell’anno solare per il quale viene
presentata la domanda dal contributo.
Cenni sul
regolamento anzianità professionale edile .
Erogazione
Annuale
Le Centrali Cooperative e le
Organizzazioni Sindacali competenti, hanno affidato alla C.A.L.E.C. il servizio
relativo alla Anzianità professionale edile.
·
Ai sensi del regolamento nazionale, allegato al C.C.N.L.,
l’operaio matura l’anzianità professionale edile quando in ciascun biennio
possa far valere almeno 2100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro
ordinarie prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia
indennizzata dall’INPS (4° - 180° giorno); le ore di assenza dal lavoro per
infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzate dall’INAIL (4° gg.-
g.c); 88 ore per congedo matrimoniale; 88 ore per mese intero di servizio
militare.
·
Le ore hanno validità anche se denunciate in più Casse
Edili.
·
Ciascun biennio scade il 30 settembre dell’anno precedente
quello dell’erogazione.
·
L’erogazione è effettuata dalla C.A.L.E.C. in data 1°
maggio.
·
La prestazione per anzianità professionale edile è
stabilita secondo importi orari crescenti in relazione al numero degli anni nei
quali l’operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata
moltiplicando gli importi orari per il numero di ore di lavoro ordinarie
effettivamente prestate in ciascuna categoria (livello) e denunciate alla Cassa
Edile per il secondo anno (ottobre – settembre) del biennio precedente quello
dell’erogazione.
In caso di
morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano
percepito almeno una volta la prestazione e per i quali nel biennio precedente
l’evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui
all’art.51 del CCNL, è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell’operaio o
degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria
minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza
e indennità territoriale di settore spettanti all’operaio stesso al momento
dell’evento.
Verbale di accordo del 06/11/1998.
Con la finalità di valorizzare la professionalità e l’esperienza degli operai che possono vantare un’anzianità di settore nei prossimi 14 anni superiore a 8 anni all’atto del pensionamento, si concorda l’istituzione di una prestazione extracontrattuale straordinaria denominata “Premio di Fedeltà”, a carico del fondo APE straordinaria della C.A.L.E.C..Ai lavoratori iscritti presso la C.A.L.E.C., viene erogata, all’atto di pensionamento per vecchiaia, anzianità, inabilità, una prestazione rapportata all’importo di accantonamento percepito negli anni edili ( 1ottobre/30 settembre e frazioni di anno), prima del pensionamento a decorrere da quello 1 ottobre 1996/30 settembre 1997.
La prestazione avrà decorrenza dal 1 gennaio 1998 e si protrarrà per 14 anni; cesserà pertanto alla data del 31 dicembre 2011.
La percentuale da applicare all’importo degli accantonamenti è definita dalle parti come pari al 24,5%.
La prestazione sarà decrescente a decorrere dal nono anno di vigenza dell’accordo in ragione di 15 punti percentuale per ogni anno successivo all’ottavo, fino a raggiungere al quattordicesimo anno un minimo del 20%.
In caso di anzianità edile inferiore a 21 anni presso la C.A.L.E.C., la prestazione verrà proporzionatamente ridotta in ragione di tanti ventunesimi quanti sono gli anni mancanti.
Non sarà dovuta alcuna prestazione per anzianità inferiori a 8 anni.
Ai soli fini del calcolo dell’anzianità per la determinazione dei requisiti per il diritto alla prestazione in oggetto saranno considerate utili le anzianità edili maturate presso altre Casse Edili.
Limitatamente alla Provincia di Bologna saranno considerate utili le anzianità edili maturate presso altre Casse Edili che abbiano istituito analoga prestazione straordinaria extracontrattuale.
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SUSSIDIO IN CASO DI MORTE X INFORT. SUL LAVORO: |
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AGLI EREDI |
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€ 4.513,83 |
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FAMIGL. A CARICO |
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€ 772,10 |
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SUSSIDIO X MORTE CONS. MALATTIA |
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AGLI EREDI |
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€ 1.781,78 |
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FAMIGL. A CARICO |
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€ 326,66 |
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SUSSIDIO X INVALIDITA' ASSOLUTA A CAUSA INFORTUNIO SUL LAVORO |
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INVALIDITà PERMANENTE |
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€ 3.563,55 |
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FAMIGLIARI A CARICO |
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€ 712,71 |
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PREMI DI STUDIO |
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MEDIA INFERIORE |
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€ 85,94 |
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3° CLAS. |
SUFF. |
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€ 85,94 |
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BUONO |
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€ 147,71 |
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OTTIMO |
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€ 184,63 |
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ISTIT. SUPERIORI |
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SUFF. |
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€ 140,99 |
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BUONO |
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€ 245,73 |
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OTTIMO |
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€ 392,77 |
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UNIVERSITA' |
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OLTRE 1/3-2/3 |
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21-24/30 |
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€ 482,73 |
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25-27/30 |
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€ 561,96 |
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28-30/30 |
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€ 637,82 |
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OLTRE 2/3-3/3 |
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21-24/30 |
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€ 721,75 |
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25-27/30 |
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€ 801,64 |
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28-30/30 |
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€ 876,84 |
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CURE TERMALI |
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INPS |
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€ 77,80 |
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USL |
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€ 156,80 |
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CURE DENTARIE |
ACQUISTO OCCHIALI |
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TETTO ANNUO |
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€ 484,18 |
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GINNASTICA CORRETTIVA - FORMATIVA |
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TETTO ANNUO |
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€ 108,10 |
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