NORMATIVA :
·
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·
Revisione aliquote Ape
Ordinaria e APE Straordinaria
VERBALE
DI ACCORDO DEL 4 FEBBRAIO 2002
II.
Elemento
economico territoriale e secondo livello di contrattazione collettiva
III.
Lavoro temporaneo
IV.
Trasferta
V.
Casse edili
VII.
Politiche
del lavoro del settore delle costruzioni
VIII.
Operai
– Prestazione aggiuntiva APE
Aumenti
retributivi e minimi di paga base di stipendio
·
Articoli :
CONTRATTO
COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. DEL 6 LUGLIO 1995, PER I
LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Il giorno 8 giugno 1998 tra
§
La Legacoop di Bologna, rappresentata dai Sigg. : Calari
Roberto, Giordani Giuliano,Medici Gioacchino.
§
La Unione Provinciale delle Cooperative, rappresentata dai
Sigg.: Maccaferri Guido e Vismara Luca.
§
La Associazione Generale delle Cooperative della Provincia
di Bologna, rappresentata dal Sigg. Poli.
e
§
La Fe.N.E.A.L. – U.I.L., rappresentata dai Sigg.: Cantelli
Giuliano e Caruso Angelo.
§
La F.I.L.C.A. – C.I.S.L., rappresentata dai Sigg.: Capponi
Rina
§
La F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L., rappresentata dai Sigg.: Carboni
Remo e Stanzani Celeste.
Si è convenuto,
in applicazione di quanto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro per i
dipendenti di imprese edili ed affini del 6 luglio 1995 e coerentemente con
quanto definito dall’accordo del luglio 1993 tra Governo e Parti Sociali,
di procedere al rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del 30 agosto
1989 per i dipendenti delle Cooperative
Edili ed Affini sulla base di quanto di seguito indicato:
Protocollo di intesa e di valutazione
congiunta sullo sviluppo del settore delle costruzioni edili a Bologna con
le finalità di combattere la concorrenza sleale, il lavoro abusivo ed irregolare.
Osservatorio
Le Parti convengono
sull’esigenza di determinare momenti di verifica e monitoraggio sugli appalti
e sulle condizioni di aggiudicazione che, unitamente ai dati forniti dalle
Casse Edili su occupazione, denunce ore, iscrizioni, ecc., costituiscano strumenti
al servizio delle Parti stesse, tali da consentire una concreta lotta alla
evasione contributiva, al lavoro nero, alle logiche del massimo ribasso favorendo
e premiando, tramite meccanismi adeguati, quelle imprese più strutturate che
si attengano al rispetto delle norme contrattuali edili e di legge.
Le Parti, in
considerazione dei contenuti del protocollo di intesa sottoscritto tra il
Collegio Costruttori Edili della Provincia di Bologna e le O.O.S.S. di categoria
in merito alla necessità di dar vita a procedure e strumenti congiunti di
valutazione sullo sviluppo del settore delle costruzioni edili a Bologna,
con la finalità di combattere la concorrenza sleale, il lavoro abusivo ed
irregolare e creare le condizioni per una concorrenza basata sulle capacità
imprenditoriali e sulla valorizzazione delle professionalità del settore,
si impegnano a dar vita ad un unico tavolo di confronto tra tutte le Associazioni
Imprenditoriali Bolognesi che condividono questa esigenza per procedere, entro
il mese di giugno 1998, alla definizione di un documento congiunto tra tutte
le Associazioni economiche del settore.
Cassa Assistenza
Lavoratori Edili delle Cooperative della Provincia di Bologna.
Contributo
istituzionale – A.P.E. ordinaria e straordinaria – Contributo formazione e
sicurezza.
Nell’ambito
delle iniziative per combattere il lavoro abusivo e irregolare e per scoraggiare
comportamenti che costituiscano violazioni degli obblighi contributivi a carico
delle imprese, le parti convengono sulla necessità di determinare un regime
differenziato per premiare quelle imprese che adempiono tali obblighi con
riferimento ad un monte ore lavorato corrispondente a quello reale.
Dal 1° gennaio
1998, i contributi per l’anzianità professionale edile ed il contributo istituzionale
C.A.L.E.C. saranno versati nella misura di cui alla tabella seguente:
Imprese che denunciano un monte
ore settimanale non inferiore a 40 ore:
| Ape ordinaria |
16% |
su paga base |
| Ape straordinaria |
6% |
su paga base |
| Contributo
istituzionale |
4,70% |
di cui 0,50% a carico del lavoratore |
Il contributo
istituzionale resta momentaneamente invariato pur nella riconferma delle Parti
dell’impegno a ricercare le condizioni per una sua progressiva diminuzione.
Imprese che denunciano un monte
ore settimanale inferiore alle 40 ore:
| Ape ordinaria |
19,70% |
|
| Ape straordinaria |
10,50% |
|
| Contributo
istituzionale |
4,70% |
di cui 0,50% a carico del lavoratore |
|
|
|
|
Per le sole imprese che hanno denunciato
un monte ore settimanale non inferiore a 40 ore, tali nuove aliquote saranno
applicate con decorrenza 1° gennaio 1998.
Per la determinazione
del monte ore settimanale verranno applicati i criteri stabiliti,ai fini delle
dichiarazioni I.N.P.S., dall’art. 29 della legge n° 341/95. In aggiunta è
consentita un’ oscillazione del 5% per accadimenti non dipendenti dalla volontà
del datore di lavoro, non espressamente previsti dalle modalità applicative
dell’art.29 L. 341/95 e sue successive modificazioni o integrazioni e dal
D.M. del 16/12/96.
Rispetto alle
nuove percentuali contributive alla C.A.L.E.C. sopra elencate si confermano
le attuali modalità di calcolo sugli elementi delle retribuzioni così come
definiti precedentemente.
I valori sopra
indicati dei contributi alla C.A.L.E.C. comprendono:
§
Lo 0,15 da destinare al contributo formazione
e sicurezza di cui al paragrafo successivo.
Inoltre, il contributo per la mutualizzazione degli oneri
derivanti dalla istituzionalizzazione dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza territoriali, qualora si ravvisi la necessità degli stessi, verrà
sostenuto, secondo la necessità, dalle cooperative che non abbiano un proprio
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
A partire dalla data del presente accordo il contributo per
la Scuola Professionale Edile prenderà il nome di “contributo formazione e
sicurezza”. L’incremento di tale contributo, mutualizzato secondo le modalità
di cui sopra, sarà versato dalla C.A.L.E.C. all’Istituto Professionale dei
Lavoratori Edili della Provincia di Bologna per lo svolgimento delle funzioni
di Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene
e l’Ambiente di Lavoro nell’Edilizia della Provincia di Bologna. L’impresa
avrà diritto alla certificazione di regolarità contributiva da parte della
C.A.L.E.C. solo qualora si attenga ai criteri previsti dall’art. 29 della
L.341/95 e dal D.M. del 16/12/96.
Le Parti
si impegnano, in relazione a quanto stabilito nell’Accordo Nazionale del 24
febbraio 1998 relativo alle modalità di superamento dell’ A.P.E.S., a ridurre
nei prossimi anni il contributo versato dalle Cooperative a tal fine secondo
le progressioni previste nel citato accordo nazionale che prevede che la prestazione
per A.P.E.S. cessi definitivamente con gli eventi verificatisi entro il 31
dicembre 2003.
Elemento economico territoriale
Le parti, sulla
base dell’Accordo Nazionale del 9 marzo 1998, relativo all’armonizzazione
contrattuale per un’erogazione variabile pari ad un massimo del 7% dei minimi
tabellari (paga base e stipendio) in vigore alla data del primo luglio 1997,
convengono di istituire l’elemento economico territoriale di cui agli artt.
52-81 e 6 punto a) lettera d) del C.C.N.L. Cooperative di Produzione e Lavoro
del 6 luglio 1995 nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga base
e di stipendio, come precisato nella tabella annessa all’articolo successivo.
L’E.T.T. potrà
essere riconosciuto annualmente in funzione del miglior andamento complessivo
del settore nella Provincia di Bologna tenendo conto dei seguenti indicatori
riferiti all’anno precedente a quello di erogazione dell’elemento economico
territoriale:
§
Numero di ore ordinarie lavorate dagli
operai addetti.
§
Numero ore di cassa integrazione autorizzate.
§
Numero delle imprese e dei lavoratori
iscritti alla C.A.L.E.C. e monte salari relativo.
§
Numero ed importo complessivo dei bandi
di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia.
§
Numero ed importo complessivo delle concessioni
edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia.
Al fine della
conferma o variazione della misura dell’E.E.T. in rapporto ai parametri sopra
individuati, le Parti si incontreranno nel mese di novembre di ogni anno per
tutta la durata del presente contratto integrativo.
In attesa della
conferma o variazione dell’E.T.T. che avverrà nel mese di novembre, dal 1°
gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1998, per la vigenza del presente
contratto integrativo territoriale, verrà erogato mensilmente un importo a
titolo di acconto sull’E.T.T. come da tabella allegata all’articolo successivo.
Con la retribuzione
del mese di dicembre di ogni anno si procederà al conguaglio tra quanto anticipato
e l’importo dell’E.E.T. spettante.
Le Parti si
danno atto che la struttura dell’erogazione di cui al presente articolo è
stata definita in conformità agli accordi nazionali dell’11 giugno e 3 luglio
1997 e che l’E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo
del 23 luglio 1993 dall’art.2 del D.L. 25 marzo n° 67, convertito nella legge
23 maggio 1997 n° 135.
Solo ai lavoratori
in forza, con decorrenza della retribuzione, al momento della stipula della
presente ipotesi di accordo verrà corrisposto un recupero delle anticipazioni
di salari e stipendi previste dal
presente accordo e non ancora corrisposte fino a tale data.
Misura dell’elemento
economico territoriale
In relazione
a quanto sopra, l’E.E.T. di cui all’art. 6 C.C.N.L. 6/07/95 sarà corrisposto,
con decorrenza 1°gennaio 1998, in acconti mensili per gli impiegati ed in
acconti orari per gli operai nelle misure di cui alla tabella seguente:
|
livello |
Acconto mensile |
acconto orario |
| 8 |
137.725 |
|
| 7 |
115.690 |
668,72 |
| 6 |
99.160 |
573,17 |
| 5 |
84.290 |
487,22 |
| 4 |
75.200 |
434,60 |
| 3 |
69.965 |
404,42 |
| 2 |
62.800 |
363,00 |
| 1 |
55.090 |
318,43 |
Mensa
Con decorrenza
1° luglio 1998 il costo complessivo del pasto sarà fissato in lire 9000, di
cui ¾ a carico dell’Impresa, fino ad un massimo di lire 6.750, ed ¼ a carico
del lavoratore.
Restano immutate
le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio
presso le singole cooperative.
Le parti si
incontreranno entro dicembre di ogni anno per definire la rivalutazione del
costo complessivo del pasto.
Vestiario
A decorrere
dal 1° gennaio 1998, le Cooperative, fermo restando l’obbligo di fornire al
lavoratore i dispositivi antinfortunistici di protezione individuali previste
da norme di legge, forniranno due tute di lavoro ogni anno agli operai che
abbiano maturato presso la medesima impresa un’anzianità di servizio di almeno
sei settimane.
Sono fatte salve
le condizioni di miglior favore.
Elemento
distinto della retribuzione
L’ art. 17 del
Contratto Integrativo Provinciale Cooperativo in vigore dal 1° luglio 1989
viene così modificato:
“ A far data
dal primo settembre 1998 il valore dell’E.D.R. sarà, in via definitiva, congelato
nei seguenti importi:
Nuova tabella
E.D.R. c.c.i.p.l. edile Bologna 06-98 :
|
OPERAI |
|
IMPIEGATI |
||||||
|
|
|
1/9/98 |
Tot EDR |
liv |
|
|
1/09/98 |
Tot EDR |
| - |
- |
- |
- |
8 |
22.000 |
- |
10.700 |
32.700 |
| 144,51 |
- |
92,49 |
237 |
7 |
22.000 |
- |
10.700 |
32.700 |
| 144,51 |
- |
92,49 |
237 |
6 |
22.000 |
- |
10.700 |
32.700 |
| 144,51 |
- |
92,49 |
237 |
5 |
22.000 |
- |
10.700 |
32.700 |
| 144,51 |
23.00 |
92,49 |
260 |
4 |
22.000 |
3.979 |
10.700 |
36.679 |
| 144,51 |
20,00 |
92,49 |
257 |
3 |
22.000 |
3.460 |
10.700 |
36.160 |
| 144,51 |
17,00 |
92,49 |
254 |
2 |
22.000 |
2.941 |
10.700 |
35.641 |
| 144,51 |
- |
92,49 |
237 |
1 |
22.000 |
- |
10.700 |
32.700 |
I presenti importi
assorbono e sostituiscono quelli in vigore nel precedente integrativo.
Gli importi
di cui al presente articolo verranno corrisposti per tutti gli istituti contrattuali.
Organismo
Paritetico in materia di sicurezza
Sulla base di
quanto previsto nell’accordo siglato tra le principali associazioni di categoria
della Provincia di Bologna in rappresentanza delle imprese edili associate
il 24 luglio 1997 in materia di Organismo
Paritetico per la Sicurezza le Parti firmatarie del presente accordo confermano
l’Istituto Professionale Edile come lo strumento comune tra le parti che possa
utilmente continuare a svolgere il ruolo di Organismo paritetico territoriale
per la sicurezza, così come previsto dalla legge 626.
Le Parti convengono
inoltre sulla necessità di addivenire ad un accordo complessivo entro il mese
di giugno 1998 tra le associazioni imprenditoriali che sostengono l’Istituto
Professionale Edile, al fine di definire e precisare programmi e modalità
operative dellOrganismo paritetico.
Trasferta
A decorrere
dal 1° gennaio 1998 agli operai comandati a prestare la loro opera in un cantiere
situato al di fuori del confine territoriale del comune in cui è compreso
il cantiere di assunzione, competerà, oltre al rimborso delle spese di viaggio
nel caso utilizzi mezzi propri o provveda al costo del trasporto, una diaria
di trasferta in base alle seguenti percentuali:
a.
Per le distanze fino a 10 km. dal confine territoriale del comune in cui è compreso
il cantiere di assunzione: diaria dell’ 8%.
b.
Per le distanze comprese tra i 10 e i
25 km. fuori dal confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere
di assunzione: diaria del 16%.
c.
Per le distanze comprese tra i 25 e i
35 km. fuori dal confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere
di assunzione: diaria del 25%.
d.
Per le distanze oltre i 35 km. fuori dal
confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione:
diaria del 30%.
Le parti convengono che, qualora il trasporto avvenga in orario
di lavoro, non deve essere erogata la diaria di trasferta e che, qualora lo
stesso avvenga con mezzi aziendali, nessun rimborso è dovuto per il trasporto.
In caso di erogazione della diaria di trasferta , gli operai
concorreranno al pagamento del costo complessivo del pasto giornaliero con
un contributo pari al 50% del costo stesso.
Agli operai già comandati a prestare la loro opera in cantieri
operativi prima del 1° luglio 1998 e limitatamente alla durata degli stessi,
continueranno ad applicarsi le diarie previste dall’art.12 del contratto integrativo
territoriale cooperativo in vigore dal 1° luglio 1989.
La presente normativa troverà applicazione in assenza di accordi
aziendali in materia stipulati tra le Parti.
Indennità
per lavori in galleria –Indennità per condizioni di eccezionale disagio in
galleria
Si richiama
espressamente quanto previsto dal C.C.N.L. cooperativo del 6 luglio 1995,
all’art. 60-gruppo-B-lavori in galleria per quanto riguarda le condizioni
di eccezionale disagio.
Gallerie con
fronte di avanzamento distante oltre 1 Km dall’imbocco:
|
Da 1 a 2 km |
14% |
|
Da 2 a 3 km |
15% |
|
Da 3 a 4 km |
18% |
| Da 4 a 5 km |
20% |
|
Da 5 a 6 km |
22% |
In relazione
a quanto sopra concordato, il cambio del turno dei lavoratori che compongono
le squadre di galleria avviene al fronte di avanzamento.
a.
Presenza di forti getti d’acqua sotto
pressione che investano gli operai …12%.
b.
Discenderie con pendenza superiore al
10% purchè in presenza di venute d’acqua puntuali con ristagni anomali al
fronte in conseguenza della pendenza …6% (assorbita dalla precedente se contemporanea).
c.
Gallerie o pozzi attaccati dal basso in
alto con pendenza superiore al 60% …12%.
d.
Gallerie di sezione particolarmente ristretta
…12%.
e.
Concorrenza di disagi (distanza dal fronte
di avanzamento e lettere a,b,c,d ) …30% massimo.
Le parti convengono che il presente accordo è esaustivo delle
richieste sindacali di cui all’art. 60 del C.C.N.L. del luglio 1995 e verrà
considerato per la valutazione dei costi complessivi a carico delle imprese.
La presente regolamentazione assorbe, fino a concorrenza,
eventuali accordi già in essere disciplinanti le medesime materie.
Flessibilità
– ciclo continuo
Con riferimento
a specifiche esigenze tecnico produttive manifestate da singole cooperative,
le Parti firmatarie del presente accordo convengono sulla possibilità di stipulare
specifici accordi che definiscano forme di utilizzo flessibile dell’orario
di lavoro con le relative modalità e trattamenti retributivi.
Tali accordi
saranno promossi dalle singole Cooperative attraverso le Centrali Cooperative
firmatarie del presente accordo; saranno considerate prioritarie le esigenze
formulate dalle Cooperative che negli ultimi dodici mesi non abbiano proceduto
a riduzioni di personale e prevedano un piano di sviluppo occupazionale.
Qualora la Cooperativa
si avvalga di un orario di lavoro strutturato su turni a ciclo continuo senza
soluzione di continuità, comprensivo del turno notturno e delle giornate di
sabato e domenica, in aggiunta alle maggiorazioni contrattuali previste nel
C.C.N.L. verranno erogate le seguenti indennità:
|
Dal 1° gennaio 1998 |
Dal 1° giugno 1999 |
|
Turno notturno £. 4.000 al giorno lorde |
Turno notturno £. 6.000 al giorno lorde |
|
Sabato £. 12.000 al giorno lorde |
Sabato £. 16.000 al giorno lorde |
|
Domenica £.14.000 al giorno lorde |
Domenica £.19.000 al giorno lorde |
Tali indennità
saranno corrisposte al 100% per presenze superiori alle 4 ore ed al 50% per
presenze pari o inferiori a 4 ore.
Le parti definiranno
le modalità di assorbimento degli analoghi trattamenti in essere dal 1° luglio
1998 entro la data di stesura definitiva del testo del Contratto Integrativo
Provinciale di Lavoro.
Decorrenza
– Durata – Stesura
Il presente
Accordo decorre dal 1° gennaio 1998 per la parte di calcolo economico e dal
1° giugno per la parte normativa.
L’accordo avrà
durata fino al 1° gennaio 2002, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla
contrattazione nazionale.
Le parti si
impegnano a concludere la stesura del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo
del C.C.N.L. del luglio 1995 per i lavoratori dipendenti delle Cooperativi
edili ed affini della Provincia di Bologna a breve termine.
Letto, confermato,
sottoscritto.
Verbale di intesa relativo
all’accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro integrativo
del CCNL del luglio 1995 per i lavoratori
dipendenti delle cooperative edili ed affini della provincia di Bologna
Tra le Parti firmatarie del citato
Accordo si conviene quanto segue:
Le Parti, in riferimento alla definizione
di questo punto non possono non rilevare che esiste una diversità di riferimenti
cui rimandano il CCNL nazionale cooperativo rispetto ad altri CCNL e come
tutto ciò comporterebbe nei fatti l’impossibilità di realizzare le politiche
e gli obbiettivi comuni di omogeneità dei costi contrattuali di settore tra
i diversi soggetti imprenditoriali titolari di contrattazione collettiva.
Pertanto
le Parti si impegnano a sollecitare le proprie Associazioni ed OO.SS. nazionali
di categoria affinché individuino nel merito le più opportune soluzioni nei
tempi più brevi possibili.
In tale ambito le Associazioni
Cooperative della Provincia di Bologna in attesa che le Parti nazionali definiscano
quanto sopra espresso, al solo fine di garantire l’omogeneità di trattamento
dei lavoratori nell’ambito territoriale impegnano le proprie associate a computare
detto E.E.T.come elemento utile agli effetti della determinazione dei diversi
istituti contrattuali e di legge fino al rinnovo del C.C.N.L. nazionale che,
dovrà comunque, qualora non fosse già intervenuto uno specifico accordo, definire
in via ultimativa la materia.
Le Parti
si danno reciprocamente atto che, ai fini della determinazione dell’ammontare
dell’elemento economico territoriale, in base anche all’incidenza sui costi
di impresa, si è considerato il particolare regime contributivo di favore
introdotto dal D.L. 67/97, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135,
relativamente alle erogazioni di secondo livello e, pertanto, qualora tale
regime non dovesse essere riconosciuto, per qualsiasi ragione, all’elemento
economico territoriale in argomento, le Parti concordano di ridefinire la
materia.
Le Parti:
-
valutate con soddisfazione le intese raggiunte a livello
nazionale relativamente all’istituzione del fondo di Previdenza Complementare
Unitario per i soci e dipendenti delle cooperative di lavoro e servizi e in
attesa di eventuali intese attuative per
il settore e tenuto conto del percorso conseguente di graduale superamento
dell’APES, programmato nei limiti dell’anno 2003;
-
dato atto del carico particolarmente oneroso che le cooperative
bolognesi hanno sostenuto e sostengono in deroga al tetto del 2% contributivo,
in relazione alla necessità di assicurare l’equilibrio economico finanziario
del Fondo e della Cassa Edile deputata alla gestione dello stesso
dichiarano,
il proprio impegno a farsi carico, per quanto
possibile, come deroga eccezionale e motivata a quanto previsto dall’Accordo
nazionale per il superamento dell’APES, della costituzione di una nuova prestazione
extracontrattuale per i lavoratori pensionandi, rigorosamente a termine, da
definirsi in sede di accordo per le prestazioni extracontrattuali.
Le parti concordano che tale prestazione avrà caratteristiche
omogenee per tutto il settore della Provincia di Bologna,
Le parti
convengono sull’obbiettivo della realizzazione di un sistema unitario di Casse
edili per tutto il settore anche al fine di garantire omogeneità di trattamenti
per i lavoratori e di costi per le imprese.
Le parti
sollecitano a livello nazionale le rispettive rappresentanze verso il raggiungimento
sulla materia di rapide intese a livello nazionale.
In tal senso
dichiarano comunque la propria disponibilità a verificare le possibilità esistenti
a livello provinciale.
Letto,confermato
e sottoscritto.
Tra
le Parti firmatarie del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del
C.C.N.L. del 6 luglio 1995, per i lavoratori dipendenti delle imprese cooperative
edili ed affini della Provincia di Bologna siglato il 18 giugno 1998 si conviene
di procedere, in armonia con quanto previsto nel suddetto accordo integrativo
art. 1, alla revisione delle aliquote previste per A.P.E. Ordinaria e per
A.P.E. Straordinaria secondo i valori di seguito allegati:
Imprese
che denunciano un monte ore settimanale non inferiore a 40 ore:
A.P.E.
Ordinaria |
12% su
paga base |
A.P.E.
Straordinaria |
2% su
paga base |
Contributo
Istituzionale |
4,70%
di cui lo 0,50% a carico del lavoratore |
Le nuove
aliquote avranno decorrenza dal 1° OTTOBRE 2000.
Restano invariati gli altri punti dell’accordo.
Il giorno 4 Febbraio 2002 in Roma, tra:
AGCI-Produzione
e Lavoro, ANCPL-Legacoop, Federlavoro e Servizi - Confcooperative
e
FeNEAL-UIL,
FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
con riferimento
ed in applicazione del punto 2 (Assetti contrattuali), comma 2 del Protocollo
23 Luglio 1993 e degli artt. 41 e 6 (Secondo livello di contrattazione collettiva)
del CCNL 9 Febbraio 2000 per i lavoratori delle Cooperative di produzione
e lavoro dell’edilizia e attività affini, è stato raggiunto il presente accordo.
Il presente
accordo è stato raggiunto in un contesto nel quale entrambe le parti hanno
richiamato e sottolineato il valore del sistema di relazioni industriali e
di assetti contrattuali delineato dal Protocollo del 23 Luglio 1993, caratterizzato
dal metodo della concertazione e da due livelli negoziali. Con riferimento
agli attuali assetti contrattuali le parti confermano che, in ragione delle
specificità del settore edile, il secondo livello viene individuato
in quello territoriale, assicurandone l’agibilità ma al contempo ribadendo
l’unicità della sede di contrattazione integrativa rispetto al CCNL.
Riforma del diritto societario - Le Parti prendono atto che la recente legge sul diritto
societario muta profondamente, con una distinzione tra cooperative costituzionalmente
riconosciute e non, i criteri di mutualità anche per quanto concerne gli assetti
contributivo-fiscali per il mondo cooperativo. Da tali modifiche risultano
particolarmente coinvolte le cooperative edili aderenti alle Associazioni
firmatarie il presente accordo.
Costo del lavoro e interventi di
decontribuzione - Le Parti firmatarie il presente accordo
reputano che la contrattazione di secondo livello avviene in un quadro di
agevolazioni contributive insufficienti a permettere alle Parti medesime
di assegnare ad esso compiti e funzioni più cospicue, in quanto si opera,
da un lato, in assenza del ripristino degli effetti della legge 341/95 - premiante
le imprese strutturate - e dall'altro, si registra una previsione di aggiornamento
delle agevolazioni contributive per favorire l'implementazione del secondo
livello, insufficiente a valorizzare gli incrementi retributivi correlati
agli indici di competitività delle imprese.
Pertanto le Parti, nel sottoscrivere il presente accordo, si impegnano a realizzare
iniziative, anche congiunte, nei confronti del Governo al fine di ottenere
la conferma nel tempo della riduzione contributiva prevista dall’art. 29,
comma 2, della legge n. 341/95, così come modificato dall’art. 45, comma 18,
della legge n. 144/99.
Inoltre le Parti ritengono opportuno che si determinino interventi di agevolazione
fiscale e/o contributiva per i servizi di cantiere (alloggio, mensa, trasporto)
predisposti a favore delle maestranze impegnate nei lavori di realizzazione
di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici
Reciprocità ed unicità del sistema
di Enti Paritetici di settore - Le risultanze della presente
tornata contrattuale nel settore edile sottolineano come rimanga obiettivo
imprescindibile delle Parti addivenire, in coerenza con l'intesa di reciprocità
siglata il 20.1.2000, ad un unico sistema di Enti Bilaterali di settore ed
ad una legittimazione di rappresentanza delle Associazioni Cooperative all'interno
della CNCE e degli altri Enti Bilaterali Nazionali.
Valorizzazione della professione edile - Infine, in merito alle tematiche riguardanti la riforma del mercato del lavoro, le Parti convengono di sensibilizzare il Governo affinchè vengano individuati strumenti per la valorizzazione della professione edile ( incentivi alla formazione ed alla stabilità occupazionale ) oltrechè una sua specifica caratterizzazione in materia previdenziale, traendo riferimento ai "lavori usuranti" previsti dall'art. 29 bis del CCNL del 9.2.200.
In relazione alla politica dei redditi ed agli assetti
contrattuali previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993 (punti 1 e 2) ed in
coerenza con quanto previsto dall’art.41 del CCNL 9 Febbraio 2000, a
decorrere dal 1° Gennaio 2002 e dal 1° Gennaio 2003, i minimi di paga base
e stipendio sono aumentati nelle misure stabilite nella tabella allegata.
Tali incrementi sono comprensivi del recupero del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 2000- 2001.
II.
Elemento Economico Territoriale e secondo
livello di contrattazione collettiva
l.
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti
alle Associazioni nazionali sottoscritte rinegozieranno, per la circoscrizione
di propria competenza, l'Elemento Economico Territoriale di cui all’art. 6,
paragrafo A), lettera d) del C.C.N.L.. 9 Febbraio 2000, entro la misura
massima dell'11% dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza non anteriore
al 1° gennaio 2003, e del 14% dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza
non anteriore al 1° dicembre 2003.
Fino a tale nuova rinegoziazione,
valgono le pattuizioni territoriali sottoscritte in base alla previsione dell'accordo
nazionale 24 Febbraio 1998.
L'Elemento Economico Territoriale
di cui al primo comma, sarà concordato in sede territoriale tenendo conto
dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti
in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando
a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 6 del CCNL.
Durante la vigenza dell'elemento
economico territoriale, ai fini della relativa conferma, la verifica dei suddetti
indicatori sarà effettuata dalle Organizzazioni territoriali citate, con la
periodicità stabilita dalle Organizzazioni medesime.
Le parti si danno atto che la struttura
dell'erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto
dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art. 6 del CCNL 9 Febbraio 2000 e dall'art.2
del decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997
n. 135.
2. Resta confermato che il rinnovo dei contratti integrativi territoriali avverrà nell'ambito delle materie specificatamente stabilite dall'art. 6 del CCNL e che le clausole degli accordi territoriali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
1.
Ai sensi dell'art. 30 bis, paragrafo C) del CCNL 9 Febbraio 2000, con il quale
le parti sociali hanno dato attuazione alla delega contenuta nell’art. 1,
comma 3), della legge 24 giugno 1997, n. 196, in ordine alla sperimentazione
del lavoro temporaneo in edilizia per i lavoratori appartenenti alla categoria
operaia, si precisa quanto segue:
a)
le parti costituiscono un Comitato Nazionale per il monitoraggio della sperimentazione
con il fine di rendere definitivo, successivamente al 31/12/2002, l'utilizzo
del lavoro temporaneo nel settore;
b)
le agenzie fornitrici di lavoro temporaneo dovranno effettuare i versamenti
presso la Cassa Edile – di riferimento dell’impresa utilizzatrice - del luogo
ove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa. Resta fermo che
ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva
di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni
agli Enti Bilaterali e previdenza complementare (Cooperlavoro);
c)
la Cassa Edile adotterà specifici criteri di registrazione per le agenzie
fornitrici ed i lavoratori temporanei, nel rispetto della modulistica nazionale;
d)
le agenzie fornitrici di lavoro temporaneo verseranno all'Inps i contributi
previdenziali stabiliti dalla legge n. 196/97, come specificato dalla circolare
Inps n. 153/98;
e)
le parti concordano di effettuare la formazione professionale dei lavoratori
con contratto di lavoro temporaneo presso il sistema formativo paritetico
di settore, mediante l'accantonamento presso le Casse Edili del contributo
dei 4% stabilito dalla legge n. 196/97.
Si procederà, a tal proposito, ai sensi dell’art.
75 del vigente CCNL, alla definizione delle procedure formative dei lavoratori
temporanei nel settore, con una particolare attenzione agli aspetti legati
alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Qualora non sia consentito il versamento diretto alle
Casse Edili del predetto contributo, esso dovrà comunque essere utilizzato
dal sistema formativo paritetico di settore;
f)
a carico delle agenzie fornitrici di lavoro temporaneo è posta un'aliquota
aggiuntiva dello 0,3% della retribuzione imponibile del lavoratore temporaneo
destinata ad un'apposita gestione costituita presso la Cassa Edile, a copertura
delle interruzioni di lavoro infrasettimanali a causa di eventi meteorologici,
laddove intervenga per gli operai dell'impresa utilizzatrice lo strumento
della cassa integrazione guadagni ordinaria.
Le parti si riservano di disciplinare con apposito regolamento condizioni e criteri per gli interventi di cui alla lettera f), anche con riferimento all'equilibrio della gestione.
In base a quanto previsto dall'art. 61 del CCNL, che prevede l'effettuazione di una sperimentazione a livello regionale di tale disciplina, le parti sottoscritte concordano che le rispettive Organizzazioni territoriali delle singole regioni possono effettuare la sperimentazione secondo quanto previsto dal predetto articolo.
In coerenza con quanto disposto nella Dichiarazione
a Verbale dell’art. 73 del citato contratto collettivo nazionale, si ribadisce
che le Casse Edili debbono perseguire l'obiettivo di ridurre gli oneri per
le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora eccessivo degli oneri
sociali dell'industria delle costruzioni e i contributi agli Enti paritetici
debbono essere coerenti alle effettive esigenze di ciascuna gestione.
Pertanto, qualora risultino nella Cassa Edile riserve eccedenti, le organizzazioni
territoriali competenti sono tenute a provvedere alla riduzione del contributo
della gestione sino al completo riequilibrio.
In caso di dissenso tra le predette Organizzazioni territoriali, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di determinare il contributo di riequilibrio.
In attuazione delle disposizioni contenute nell'art.
36-ter del CCNL 9 Febbraio 2000, si conviene quanto segue:
1.
Agli
operai iscritti alle Casse Edili sarà garantito l’accesso ai servizi resi
da una “Carta Sanitaria”, sulla base di un accordo che le Parti sottoscriveranno
con apposita società titolare di tale servizio, tenendo conto anche di eventuali
esperienze territoriali già in atto. Il costo della “Carta Sanitaria”, non
superiore ad Euro 1,55 annui per ciascun operaio, sarà posto a carico delle
Casse Edili.
Le Parti si riservano di valutare eventuale adesione ad analogo sistema previsto
da altri CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente
accordo con altre associazioni imprenditoriali di settore.
Le Parti sottoscritte si riservano di definire le modalità per l’accesso degli
impiegati ai servizi della “Carta Sanitaria”.
2.
Le
Parti nazionali costituiranno un Comitato Paritetico che, previa ricognizione
della situazione in atto nelle singole Casse Edili a partecipazione cooperativa
e tenuto conto delle positive esperienze mutualistiche già operanti in alcuni
significativi territori, entro il 30.06.2002 predisporrà uno schema di copertura
assicurativa relativa ad ipotesi di intervento, integrative a quelle del servizio
sanitario nazionale (grandi interventi chirurgici, visite specialistiche,
alta diagnostica, diarie).
L'attuazione delle forme di tale schema, che sarà stipulato dalle sottoscritte Associazioni, sarà effettuata con accordo locale, coerente con quanto sopra previsto, tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte, nel rispetto del secondo comma dell'art. 36ter.
VII.
Politiche del lavoro nel settore delle
costruzioni
Le Associazioni Cooperative e le OO.SS. dei lavoratori
Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, nell'ambito di una politica tesa a sostegno
della regolarità contributiva non solo nel settore delle OO.PP., ma anche
nell'ambito del mercato privato, convengono di intervenire attraverso il sistema
degli Organismi paritetici previsti nel c.c.n.l., Casse Edili, Enti Scuola
e Comitati paritetici per la prevenzione e l'igiene dell'ambiente di lavoro.
A questo fine convengono che i rapporti con le Casse
Edili di tutte le imprese esecutrici sia di opere pubbliche che di lavori
privati devono fondarsi sulle seguenti regole:
a)
estensione agli obblighi di contribuzione nei confronti delle Casse Edili
di meccanismi analoghi a quelli previsti dall'art. 29 della legge n. 341/95
per le assicurazioni di legge, in modo da evitare le forme di evasione contributiva
connesse alla mancata denuncia di ore lavorate;
b)
denuncia mensile alle Casse Edili per impresa e cantiere dei lavoratori dipendenti;
c)
per i lavori privati, obbligo del committente di dichiarare all'Amministrazione
concedente, prima dell'inizio dei Lavori oggetto della concessione edilizia
(permesso di costruire) o all'atto della presentazione della denuncia di inizio
attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla
documentazione attestante il rispetto degli obblighi contributivi;
d)
la documentazione di cui al punto precedente è costituita da un documento
di regolarità contributiva rilasciato da uno sportello unico costituito da
Inail, Inps e Cassa Edile, localizzato presso la Cassa Edile, sulla base di
una convenzione con Inail ed Inps;
e)
in via sperimentale, le Associazioni nazionali sottoscritte definiranno, in
aggiunta a quanto sopra, una procedura di verifica della congruità contributiva
dei versamenti alla Cassa Edile, basata su parametri di incidenza del costo
del lavoro, distinti per categorie di lavoro. La congruità verrà misurata
su parametri rapportati al complesso dei lavori eseguiti dall'impresa principale
e dalle imprese subappaltatrici con l'impiego di lavoratori subordinati e
autonomi. Qualora i versamenti per il singolo lavoro risultino inferiori al
parametro di congruità predefinito, le imprese esecutrici sono obbligate a
integrare il versamento contributivo fino al raggiungimento di detto parametro;
f)
dopo la definizione in via negoziale di quanto espresso al precedente punto
e), e quando sarà in possesso dei dati certi necessari allo scopo, la Cassa
Edile condizionerà il rilascio dell'attestato di regolarità contributiva di
cui al punto d), anche alla verifica della congruità di cui al punto precedente;
g)
le Parti auspicano che Inps e Inail concentrino le visite ispettive e i controlli
sulle imprese non iscritte alle Casse Edili e non in possesso degli attestati
di cui sopra;
h) le Associazioni
nazionali sottoscritte si impegnano per la definizione compiuta della materia
entro il 30 settembre 2002 mediante un Protocollo che coinvolga tutte le organizzazioni
imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore.
A supporto e integrazione di quanto previsto dal presente
Accordo, le parti hanno elaborato, sulla base di quanto contenuto nel Protocollo
sulle politiche del lavoro nell’industria delle costruzioni di cui al
CCNL 9 Febbraio 2000 - che resta confermato nella sua interezza – la seguente
proposta, da presentare congiuntamente agli organi di Governo, in tema di
decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione
stabilita dai contratti collettivi.
La misura di tale decontribuzione è calcolata
percentualmente sulla retribuzione complessiva annua con l’applicazione
dell’aliquota stabilita dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, ed eventuali successive
modifiche e risponde ai seguenti criteri:
1.
la
decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l’entrata in vigore
della norma di legge di recepimento della presente proposta;
2.
i
trattamenti di che trattasi concorrono a formare l'imponibile fiscale;
3.
è
destinato alla previdenza complementare (Cooperlavoro) una quota
pari al 10% dell'importo annuo decontribuito;
4. il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte alla Cassa Edile.
VIII.
Operai - Prestazione aggiuntiva
ape
Nel mese di dicembre 2002 è erogata una prestazione
aggiuntiva di ape a carico del Fondo per l’anzianità professionale edile agli
aventi diritto, e cioè agli operai per i quali risulti soddisfatto al 30 settembre
2002 il requisito delle 2100 ore nel biennio precedente.
Per gli operai che non abbiano maturato tale requisito,
per i quali risultino comunque denunciate al 30 settembre 2002 almeno 525
ore, nell’arco del biennio 1° ottobre 2000 - 30 settembre 2002, la prestazione
è erogata proporzionalmente.
La prestazione, nella misura massima per ciascun livello,
è quella di seguito indicata.
Operaio di 1° livello
€ 174,95
Operaio di 2° livello
€ 204,69
Operaio di 3° livello
€ 227,43
Operaio di 4° livello
€ 244,93
Operaio di 5° livello
€ 262,42
Operaio di 6° livello
€ 314,91
La Cassa Edile fa fronte alla prestazione con le eccedenze
del fondo ape straordinaria e con quelle della gestione ape ordinaria.
Qualora tali eccedenze non risultassero sufficienti, al livello locale le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte si incontreranno al fine di determinare un contributo ad hoc temporaneo, a carico dei datori di lavoro, finalizzato alla costituzione delle risorse necessarie, previa verifica che non vi siano ulteriori riserve cui attingere.
Per la categoria degli impiegati è riconosciuta una
“una tantum” nelle seguenti misure, a carico dei datori di lavoro, da erogarsi
nel mese di dicembre 2002:
Impiegato 1° livello
€ 174,95
Impiegato 2° livello
€ 204,69
Impiegato 3° livello
€ 227,43
Impiegato 4° livello
€ 244,93
Impiegato 5° livello
€ 262,42
Impiegato 6° livello
€ 314,91
Impiegato 7° livello
€ 349,90
Impiegato 8° livello
€ 437,38
La predetta una tantum è frazionata per dodicesimi,
in relazione all'anzianità di servizio maturata nel 2002, computando come
mese intero l'anzianità superiore a quindici giorni e, in caso di cessazione
di rapporto di lavoro nel corso dell'anno, è liquidata in occasione di tale
evento.
All.:
c.s.
Letto, confermato e sottoscritto
AGCI-Produzione e Lavoro
FeNEAL-UIL
ANCPL-Legacoop
FILCA-CISL
Federlavoro e Servizi – Confcooperative
FILLEA-CGIL
E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base
degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati son modificate
come segue:
| Tabella espressa in Euro |
|
|
|
|
|
||
|
LIV. |
PAR. |
PAGA BASE |
|
AUMENTI |
|
NUOVI MINIMI |
|
|
|
|
AL 31/12/2001 |
01/01/02 |
01/01/03 |
Complessivi |
01/01/02 |
01/01/03 |
|
8 |
250,0 |
1.155,39 |
63,98 |
63,97 |
127,95 |
1.219,37
|
1.283,34
|
|
7 |
210,0 |
970,52 |
53,74 |
53,74 |
107,48 |
1.024,26
|
1.078,00
|
|
6 |
180,0 |
831,88 |
46,06 |
46,06 |
92,12 |
877,94 |
924,00 |
|
5 |
153,0 |
707,10 |
39,15 |
39,16 |
78,31 |
746,25 |
785,41 |
|
4 |
136,5 |
630,84 |
34,93 |
34,93 |
69,86 |
665,77 |
700,70 |
|
3 |
127,0 |
586,95 |
32,50 |
32,50 |
65,00
|
619,45 |
651,95 |
|
2 |
114,0 |
526,86 |
29,17 |
29,18 |
58,35 |
556,03 |
585,21 |
|
1 |
100,0 |
462,16 |
25,59 |
25,59 |
51,18 |
487,75 |
513,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tabella espressa in Lire |
|
|
|
|
|
||
|
LIV. |
PAR. |
PAGA BASE |
|
AUMENTI |
|
NUOVI MINIMI |
|
|
|
|
AL 31/12/2001 |
01/01/02 |
01/01/03 |
Complessivi |
01/01/02 |
01/01/03 |
|
8 |
250,0 |
2.237.139 |
123.873 |
123.873 |
247.746 |
2.361.012 |
2.484.885 |
|
7 |
210,0 |
1.879.197 |
104.053 |
104.053 |
208.107 |
1.983.250 |
2.087.304 |
|
6 |
180,0 |
1.610.740 |
89.189
|
89.189 |
178.377 |
1.699.929 |
1.789.117 |
|
5 |
153,0 |
1.369.128 |
75.810
|
75.810 |
151.621 |
1.444.938 |
1.520.749 |
|
4 |
136,5 |
1.221.479 |
67.635
|
67.635 |
135.270 |
1.289.114 |
1.356.749 |
|
3 |
127,0 |
1.136.489 |
62.929
|
62.929 |
125.858 |
1.199.418 |
1.262.347 |
|
2 |
114,0 |
1.020.135 |
56.486
|
56.486 |
112.972
|
1.076.621 |
1.133.107 |
|
1 |
100,0 |
894.865 |
49.550
|
49.550 |
99.100 |
944.415
|
993.965
|
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. DEL 9 FEBBRAIO 2000, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE COOPERATIVE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Il giorno 26 novembre 2002
tra
La Legacoop di Bologna, rappresentata dai sigg. Calari Roberto, Giordani Giuliano e Ravagli Pietro.
La Unione Provinciale delle Cooperative di Bologna, rappresentata dai sigg. Maccaferri Giudo e Vismara Luca.
La Associazione generale delle Cooperative della Provincia di Bologna, rappresentata dal sig. Muratori Gianluca
e
La Feneal Uil, rappresentata dai sigg. Galasso Riccardo e Cantelli Giuliano
La Filca Cisl, rappresentata dai sigg.Capponi Rina e Fusetto Rodolfo
La Fillea Cgil, rappresentata dai sigg. Minarelli Valentino e Caselli Marco
si è convenuto, in applicazione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese cooperative edili ed affini ed in relazione alla piattaforma presentata dalle oo.ss alle categorie economiche del territorio bolognese, in particolare alle centrali cooperative di Bologna per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del 18 giugno 1998 per i dipendenti delle cooperative edili ed affini di addivenire all'ipotesi di accordo di seguito allegato.
Qualificazione del sistema delle imprese bolognesi
Le parti convengono sulla necessità di operare congiuntamente al comune obiettivo di promuovere, tutelare ed incentivare quelle imprese che siano impegnate nel pieno rispetto delle norme contrattuali e legislative e che considerino urgente e positiva l'avvio del rilascio del durc per il controllo e la verifica della regolarità contributiva del modo di operare dell'impresa.
Il convincimento che il settore sia destinato a crescere nei prossimi anni nella realtà locale a fronte delle importanti opere infrastrutturali che si avvieranno nella realtà bolognese implica anche la necessità e la capacità di tutelare le condizioni di lavoro, il rispetto delle norme, le competenze e le professionalità acquisite sia dalle imprese che dai lavoratori, rendendo chiare e trasparenti le regole del competere in un quadro in cui l'obiettivo sia quello della qualificazione del sistema delle imprese bolognesi.
Le parti si impegnano in tal senso a svolgere un' azione comune verso le amministrazioni pubbliche locali e nazionali e verso gli enti titolari delle prossime gare di appalto sulle grandi opere infrastrutturali riferite al territorio bolognese affinchè, tra i criteri di valutazione previsti negli appalti, siano individuati con chiarezza e rispettati elementi qualitativi che attengano sia alle caratteristiche tecniche e tecnologiche della organizzazione produttiva e delle stesse strutture ed atrezzature, sia alla richiesta alle imprese di dimostrare di avere le caratteristiche minime in termini di capacità realizzative delle opere oggetto dell'appalto, per poter realizzare direttamente o attraverso consorzi, una percentuale significativa dell'opera.
La logica comune è quella del contenimento del subappalto e la necessità di affermare l'esigenza che la capacità produttiva, il know how, le competenze professionali parte dell'impresa che concorre siano elementi da sottolineare e valorizzare nei criteri di gara come condizione per salvaguardare la serietà e la qualificazione del mercato in questo settore nell'area bolognese.
Si tratta di operare inoltre per porre freni, filtri e disincentivi a fenomeni di precarietà, lavoro nero, non rispetto dei contratti che rischiano di determinare scorrette condizioni nelle modalità di competizione tra le imprese.
Le parti si danno atto che la specificità della forma cooperativa nell'area dell'edilizia porta a sottolineare da tempo questo come un percorso necessario per determinare condizioni di realizzazione dello stesso patto mutualistico tra la cooperativa ed i propri soci e per contribuire alla trasparenza e alla certezza delle regole della competizione su basi di qualità, di valorizzazione e tutela dell'apporto del lavoro e di rispetto dell'interesse collettivo.
Le Parti si danno atto della necessità di garantire un'efficace sistema di monitoraggio in merito al rispetto di questi indirizzi da parte di tutte le imprese che operano o che intendano operare nel territorio bolognese.
Elemento economico territoriale
Le Parti, sulla base del CCNL del 9 febbraio del 2000 e dell'Accordo successivamente sottoscritto dalle Parti nazionali il 4 febbraio 2002 che fissa il tetto per l'erogazione variabile dell'Elemento Economico Territoriale, convengono di definire detto elemento variabile in un importo pari ad una percentuale dell'11%(rispetto al 7% attuale) su paga base a decorrere dal 1° gennaio 2003; detta percentuale si eleverà al 14% sempre su paga base, a far data dal 1° gennaio 2004.
In relazione a quanto sopra l'E.E.T. di cui all'art.6 del CCNL del 9 febbraio 2000, sarà corrisposto, a partire dal 1° gennaio 2003, a titolo di acconti mensili per gli impiegati e di acconti orari per gli operai, riproporzionati sulle ore effettivamente retribuite, nelle misure di cui alle tabelle dell'articolo successivo.
L'Elemento Economico Territoriale potrà essere riconosciuto annualmente in funzione del miglior andamento complessivo del settore, sia cooperativo che privato, nella provincia di Bologna, tenendo conto dell'andamento dei seguenti indicatori negli ultimi cinque anni:
- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla C.A.L.E.C.ed alle altre Casse Edili e monte salari relativo
- numero ed importo complessivo dei Bandi di Gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella Provincia
- numero di ore di cassa integrazione autorizzate
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nei principali comuni della Provincia
- numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti rilevate dalla C.A.L.E.C. e dalle altre Casse Edili di Bologna.
Al fine della conferma o variazione della misura dell'E.E.T., in rapporto ai parametri sopra individuati, le Parti si incontreranno nel mesei di novembre di ogni anno, per tutta la durata del presente Contratto Integrativo.
In attesa della conferma o variazione dell'E.E.T. che avverrà durante il mese di novembre, dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2003, per il periodo di vigenza del presente Integrativo territoriale, verrà erogato mensilmente un importo, a titolo di acconto sull'E.E.T., come da tabella allegata all'articolo successivo.
Con la retribuzione del mese di dicembre di ogni anno si procederà al conguaglio tra quanto anticipato e l'importo dell'E.E.T. spettante.
Le Parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui al presente articolo è stata definita in conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e 3 luglio 1997 e che l'E.E.T.è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, dall'art.2 del D.L.25 marzo n°67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n°135, nonchè dalle circolari INPS n°213 del 6 novembre 1996 e n°114 del 1 giugno 1998.
Misura dell'Elemento Economico Territoriale
In relazione a quanto sopra l'E.E.T. di cui all'art. 6 del C.C.N.L. sarà corrisposto, con decorrenza 1° gennaio 2003, in acconti mensili per gli impiegati ed in acconti orari per gli operai nelle misure di cui alla Tabella seguente:
| Livello | Acconto mensile | Acconto orario |
| 8° | 141,17 | / |
| 7° | 118,58 | 0,68 |
| 6° | 101,64 | 0,59 |
| 5° | 86,40 | 0,50 |
| 4° | 77,08 | 0,45 |
| 3° | 71,71 | 0,41 |
| 2° | 64,37 | 0,37 |
| 1° | 56,47 | 0,33 |
In relazione a quanto sopra l'E.E.T. di cui all'art.6 del C.C.N.L. sarà corrisposto, invece, con decorrenza 1° gennaio 2004, in acconti mensili per gli impiegati ed in acconti orari per gli operai nelle misure di cui alla Tabella seguente:
| Livello | Acconto mensile | Acconto orario |
| 8° | 179,67 | / |
| 7° | 150,92 | 0,87 |
| 6° | 129,36 | 0,75 |
| 5° | 109,96 | 0,64 |
| 4° | 98,10 | 0,57 |
| 3° | 91,27 | 0,53 |
| 2° | 81,93 | 0,47 |
| 1° | 71,87 | 0,41 |
Mensa e EDR
Con decorrenza 1° gennaio 2003 il costo complessivo del pasto sarà fissato in Euro 5,30 (lire 10.262), di cui 3/4 a carico della cooperativa fino ad un massimo di 4,15 euro (lire 8.035).
Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole cooperative.
L'Edr per gli operai viene elevata da euro 0,12 ad euro 0,14 orari dall'1/1/2003; per gli impiegati, nella medesima data, l'Edr viene elevata ad euro 18,70 mensili.
A far data dal 1° gennaio del 2004 per gli operai l'Edr viene elevata ad euro 0,16 orari; per gli impiegati, a partire dalla medesima data, l'Edr sarà elevata ad euro 22 mensili.
Accoglienza dei lavoratori
Il mercato del lavoro nel settore edile a Bologna è caratterizzato da una significativa presenza di manodopera non residente.
Tale situazione sarà confermata se non accentuata nei prossimi anni e si scontra con una carenza di alloggi o residenze temporanee in affitto a prezzi contenuti.
In ragione del fenomeno descritto le parti auspicano che, vista la carenza di alloggi o residenze temporanee in affitto, nella Provincia di Bologna, con riferimento agli appalti pubblici di importo superiore a 27.500.000 euro, si preveda, in sede di Capitolato di Appalto, la realizzazione o la disponibilità di alloggiamenti per i lavoratori alle dipendenze delle imprese aggiudicatarie e delle imprese subappaltatrici.
Le centrali cooperative si faranno promotrici di progetti da sottoporre alle Amministrazioni pubbliche nell'ambito dei programmi di intervento previsti per la promozione di alloggi da affidare in affitto a prezzi calmierati.
Le Parti ritengono che sia opportuno sostenere la promozione di progetti di agenzia per l'affitto predisposte dagli Enti Pubblici; in questo ambito si ritiene possibile anche la partecipazione dei propri Enti Bilaterali.
Previdenza integrativa
Le Parti prendono atto dell'impegno comune, già da tempo avviato nelle aziende cooperative, per la promozione della previdenza integrativa tra i soci ed i lavoratori.
Impegno che si intende proseguire nel corso della presente vigenza contrattuale.
Permessi individuali ed orario di lavoro
Gli operai hanno diritto ad usufruire di riposi annui retribuiti mediante permessi nella misura di n°88 ore.
In deroga all'art.46 bis del CCNL del 9 febbraio 2000, la maturazione dei riposi previsti si intende avvenuta in ragione di dodicesimi di 88 ore quanti sono i mesi di servizio prestato e/o retribuito presso la cooperativa, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Faranno maturare il rateo intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.
I permessi individuali saranno fruiti così come previsto dal CCNL art. 46 bis.
Nelle singole cooperative i calendari annui potranno prevedere un utilizzo collettivo per un massimo di 40 ore di riposi annui, con riduzione dell'orario settimanale di lavoro a 35 ore nei mesi di dicembre e gennaio.L'orario di lavoro per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere coinciderà con quello stabilito per gli operai nelle settimane di riduzione di orario.
Il trattamento economico per i permessi individuali sarà a carico dell'azienda e sarà erogato al dipendente operaio in occasione del godimento dei permessi maturati.
Una tantum
Si conviene che le imprese cooperative eroghino un'una tantum per gli operai e gli impiegati pari ad euro 40 lordi, per ogni lavoratore in forza alla data della firma del presente Accordo.
Detto Importo sarà corrisposto, in misura proporzionata ai mesi di effettiva presenza dei lavoratori, unitamente alla mensilità di dicembre 2002.
Indennità per lavori in galleria-Indennità per condizioni eccezionali disagio in Galleria
Si richiama espressamente quanto previsto dal CCNL cooperativo del febbraio 2000 agli artt.6 e 60 per i lavori in Galleria.
In particolare per quanto riguarda le condizioni di eccezionale disagio si concorda un'indennità come da tabella allegata:
Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre un km dall'imbocco:
| da 1 km | a | 2 km | 14% |
| da 2 km | a | 3 km | 15% |
| da 3 km | a | 4 km | 18% |
| da 4 km | a | 5 km | 20% |
| da 5 km | a | 6 km | 22% |
| da 6 km | a | 7 km | 24% |
| da 7 km | a | 8 km | 26% |
| da 8 km | ed | oltre | 28% |
In relazione alle distanze che intercorrono da 0 ad 1 km il cambio turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene all'interno della stessa se preventivamente concordato a livello di cantiere o grandi opere.
Accordo quadro per i grandi cantieri opere pubbliche
Considerata l'esperienza dei cantieri alta velocità ferroviaria, le parti convengono sulla opportunità che per i cantieri di opere pubbliche relativi a lavori di importo superiore ai 27,5 milioni di euro, le parti sociali e le imprese aggiudicatarie definiscano un accordo quadro prima dell'apertura del cantiere. Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, alle condizioni e all'ambiente di lavoro, nonchè i particolari disagi di lavoro, le modalità di alloggiamento degli operai dell'impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata all'IIPLE eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell'opera.
Denunce mensili alla C.A.L.E.C.
Le denunce mensili debbono essere fatte pervenire dalle imprese alla C.A.L.E.C. entro e non oltre il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.
Qualora le denunce vengano consegnate in ritardo si applicano le seguenti penali:
| Per un ritardo superiore a 15 gg. | 1% | |
| Per un ritardo superiore a 45 gg. | 2% | |
| Per un ritardo superiore a 75 gg. | 3% |
Le percentuali di cui sopra si applicano all'intero ammontare contributivo dovuto alla C.A.L.E.C. relativo alla denuncia presentata in ritardo e dovranno essere versate unitamente ad esso.
La presente disposizione troverà applicazione a condizione che analoghe previsioni vengano recepite dalla contrattazione territoriale di settore sottoscritta dalle altre organizzazioni imprenditoriali operanti nella Provincia di Bologna ed attuate dalle rispettive Casse Edili.
Decorrenza-Durata
Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione e ratifica dei soggetti firmatari per la parte normativa e dal 1° gennaio 2003 per la parte economica in esso contenuta.
La ratifica e firma definitiva della presente ipotesi di Accordo dovrà avvenire entro 15 gg. dalla data della presente sottoscrizione.
L'Accordo avrà durata fino al 31/12/2005, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.
ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 61 DISCIPLINA SPECIALE PARTE PRIMA DEL CCNL 09/02/2000 RIGUARDANTE LA TRASFERTA
Nell'ambito del CCNL le organizzazioni regionali dell'Emilia Romagna delle associazioni cooperative firmatarie il CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e delle attività affini (AGCI Produzione e Lavoro e Servizi, ANCPL-Legacoop,FEDERLAVORO E SERVIZI-Confcooperative) da una parte e della FILLEA-FILCA-FeNEAL dall'altra, concordano di dare corso alla sperimentazione prevista dall'art. 61 -d.s. parte prima- del CCNL del 9 febbraio 2000 in tema di trasferta, sulla base dell'allegato accordo contenente i criteri e le regole, a partire dall'1/10/2003 e operativo a tutto il 30/09/2005, con successiva decadenza automatica salvo proroga concordata tra le parti firmatarie del presente accordo.
L'accordo si muove nell'ambito delle norme previste dalla legge 55/90 e dal CCNL in vigore,pertanto, tutte le semplificazioni amministrative che ne possono derivare nei casi previsti, si basano sul principio della delega tra Casse Edili.Pertanto nulla si modifica per tutti gli altri obblighi ed adempimenti previsti nei confronti di qualsiasi altro interlocutore, a partire da quelli relativi alla certificazione liberatoria che rimangono di titolarità della Cassa Edile della provincia in cui si svolgono i lavori.
Per poter procedere con la delega tra le Casse Edili, le parti concordano che, dato il mantenimento pieno ed esclusivo della titolarità del rilascio delle attestazioni di regolarità contributiva da parte della Cassa Edile della Provincia entro il cui territorio è operativo il cantiere, l'avvio potrà avvenire solo contestualmente alla messa in rete delle Casse Edili dell'Emilia Romagna.
La Cassa Edile competente per territorio, che avrà acquisito tempestivamente dall'impresa trasfertista la contestuale comunicazione di apertura del cantiere e l'elenco degli aperai allo stesso in forza, darà delega con specifico atto disciplinante i vari istituti e sottoscritto tra le Casse Edili dell'Emilia Romagna alla Cassa Edile da cui proviene l'impresa trasfertista, in base alle normative successivamente previste.
La presente intesa si applica alle imprese con sede legale in Emilia Romagna ed iscritte ad una Cassa Edile di una qualsiasi Provincia della medesima Regione che:
Si conviene sull'opportunità che tutte le Casse Edili adottino meccanismi di denuncia come previsto dalle intese nazionali. (CNCE "Modulistica Unificata").
Le parti concordano nella costituzione di un server regionale in grado di ricevere e trasmettere in tempo reale tutte le informazioni necessarie alle Casse Edili che devono rilasciare gli attestati di regolarità contributiva a favore di imprese trasfertiste.
Le parti concordano che le Casse Edili del sistema riferentesi al presente Accordo firmeranno con il server prescelto un contratto di incarico sulla base di quello tipo allegato al presente accordo.
Le denunce afferenti le periodiche contribuzioni e gli accantonamenti alle Casse Edili dell'attività svolta in regime di fuori Provincia, vanno presentate alla Cassa Edile di provenienza, la quale a sua volta, attraverso il server regionale, ne darà dettagliata comunicazione alla Cassa Edile competente per territorio.
Alla Cassa Edile della Provincia dove si svolgono i lavori dovranno essere versate esclusivamente le quote di adesione contrattuale, le quote delega per delega e adesione sindacale ed i contributi relativi al Comitato Tecnico Paritetico e degli RLST.
Le quantità saranno quelle previste dai contratti in vigore nella Provincia di Provenienza.
Nei casi non regolamentati dal presente accordo e rientranti nella fattispecie di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi l'impresa dovrà iscrivere gli operai in trasferta alla C.E. del luogo in cui si svolgono i lavori con le modalità previste dal CCNL, fermo restando che i tre mesi si riferiscono alla durata del cantiere e non al rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore del suddetto cantiere.
Le parti si danno atto che la realizzazione della presente normativa è resa possibile anche dalla sostanziale equivalenza dei costi contrattuali e contributivi previsti nelle varie Province dell'Emilia Romagna tale da evitare per queste materie il rischio della concorrenza sleale che a giudizio delle parti sarebbe ulteriormente ridotto con l'adozione di meccanismi di rilascio della certificazione liberatoria sulla base del criterio della "congruità contributiva".
Le parti si ritengono altresì impegnate a realizzare ulteriori processi di omogeneizzazione anche riguardo le prestazioni extracontrattuali.
Il presente Accordo decorre dal 1° ottobre 2003 ed avrà durata fino al 30 settembre 2005, con successiva decadenza automatica salvo proroga concordata tra le parti firmatarie del presente accordo.
Il presente documento è firmato congiuntamente dalle Organizzazioni Cooperative e Sindacali Regionali e da quelle Territoriali firmatarie dei Contratti Integrativi Provinciali.
Bologna lì, 24 settembre 2003.