CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO DEL C

 

NORMATIVA :

 

Verbale d'accordo del 26 aprile 2010 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 giugno 2008 per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini  
     
Verbale di accordo del 24 giugno 2008 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini del 24 maggio 2004  
     

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle cooperative edili ed affini di Bologna del 27 luglio 2006

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. DEL 6 LUGLIO 1995, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

·          Articoli :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

·          Verbale di intesa relativo all’accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro integrativo del  CCNL del luglio 1995 per i lavoratori dipendenti delle cooperative edili ed affini della provincia di Bologna

·          Revisione aliquote Ape Ordinaria e APE Straordinaria

 

 

VERBALE DI ACCORDO DEL 4 FEBBRAIO 2002

Premessa

I.                   Aumenti retributivi

II.                Elemento economico territoriale e secondo livello di contrattazione collettiva

III.             Lavoro temporaneo

IV.               Trasferta

V.                  Casse edili

VI.               Assistenza sanitaria

VII.            Politiche del lavoro del settore delle costruzioni

VIII.         Operai – Prestazione aggiuntiva APE

IX.               Una tantum impiegati

Aumenti retributivi e minimi di paga base di stipendio

 

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. DEL 9 FEBBRAIO 2000, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

·          Articoli : 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 12   

·         Accordo per l'applicazione dell'art 61 disciplina speciale parte prima del C.C.N.L. 09/02/2000 riguardante la trasferta.

Premessa

Campo di applicazione

Normative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. DEL 6 LUGLIO 1995, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

 

 

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1998

 

 

Il giorno 8 giugno 1998 tra

 

 

§          La Legacoop di Bologna, rappresentata dai Sigg. : Calari Roberto, Giordani Giuliano,Medici Gioacchino.

§          La Unione Provinciale delle Cooperative, rappresentata dai Sigg.: Maccaferri Guido e Vismara Luca.

§          La Associazione Generale delle Cooperative della Provincia di Bologna, rappresentata dal Sigg. Poli.

 

e

 

 

§          La Fe.N.E.A.L. – U.I.L., rappresentata dai Sigg.: Cantelli Giuliano e Caruso Angelo.

§          La F.I.L.C.A. – C.I.S.L., rappresentata dai Sigg.: Capponi Rina

§          La F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L., rappresentata dai Sigg.: Carboni Remo e Stanzani Celeste.

 

 

Si è convenuto, in applicazione di quanto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti di imprese edili ed affini del 6 luglio 1995 e coerentemente con quanto definito dall’accordo del luglio 1993 tra Governo e Parti Sociali, di procedere al rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del 30 agosto 1989 per  i dipendenti delle Cooperative Edili ed Affini sulla base di quanto di seguito indicato:

 

 

Protocollo di intesa e di valutazione congiunta sullo sviluppo del settore delle costruzioni edili a Bologna con le finalità di combattere la concorrenza sleale, il lavoro abusivo ed irregolare.

 

Osservatorio

 

Le Parti convengono sull’esigenza di determinare momenti di verifica e monitoraggio sugli appalti e sulle condizioni di aggiudicazione che, unitamente ai dati forniti dalle Casse Edili su occupazione, denunce ore, iscrizioni, ecc., costituiscano strumenti al servizio delle Parti stesse, tali da consentire una concreta lotta alla evasione contributiva, al lavoro nero, alle logiche del massimo ribasso favorendo e premiando, tramite meccanismi adeguati, quelle imprese più strutturate che si attengano al rispetto delle norme contrattuali edili e di legge.

 

Le Parti, in considerazione dei contenuti del protocollo di intesa sottoscritto tra il Collegio Costruttori Edili della Provincia di Bologna e le O.O.S.S. di categoria in merito alla necessità di dar vita a procedure e strumenti congiunti di valutazione sullo sviluppo del settore delle costruzioni edili a Bologna, con la finalità di combattere la concorrenza sleale, il lavoro abusivo ed irregolare e creare le condizioni per una concorrenza basata sulle capacità imprenditoriali e sulla valorizzazione delle professionalità del settore, si impegnano a dar vita ad un unico tavolo di confronto tra tutte le Associazioni Imprenditoriali Bolognesi che condividono questa esigenza per procedere, entro il mese di giugno 1998, alla definizione di un documento congiunto tra tutte le Associazioni economiche del settore.

 

 

 

Articolo 1

 

Cassa Assistenza Lavoratori Edili delle Cooperative della Provincia di Bologna.

Contributo istituzionale – A.P.E. ordinaria e straordinaria – Contributo formazione e sicurezza.

 

Nell’ambito delle iniziative per combattere il lavoro abusivo e irregolare e per scoraggiare comportamenti che costituiscano violazioni degli obblighi contributivi a carico delle imprese, le parti convengono sulla necessità di determinare un regime differenziato per premiare quelle imprese che adempiono tali obblighi con riferimento ad un monte ore lavorato corrispondente a quello reale.

 

Dal 1° gennaio 1998, i contributi per l’anzianità professionale edile ed il contributo istituzionale C.A.L.E.C. saranno versati nella misura di cui alla tabella seguente:

 

Imprese che denunciano un monte ore settimanale non inferiore a 40 ore:

 

Ape ordinaria

16%

su paga base

Ape straordinaria

6%

su paga base

Contributo istituzionale

4,70%

di cui 0,50% a carico

del lavoratore

 

Il contributo istituzionale resta momentaneamente invariato pur nella riconferma delle Parti dell’impegno a ricercare le condizioni per una sua progressiva diminuzione.

 

Imprese che denunciano un monte ore settimanale inferiore alle 40 ore:

 

Ape ordinaria

19,70%

 

Ape straordinaria

10,50%

 

Contributo istituzionale

4,70%

di cui 0,50% a carico

del lavoratore

 

 

 

 

Per le sole imprese che hanno denunciato un monte ore settimanale non inferiore a 40 ore, tali nuove aliquote saranno applicate con decorrenza 1° gennaio 1998.

 

 

Per la determinazione del monte ore settimanale verranno applicati i criteri stabiliti,ai fini delle dichiarazioni I.N.P.S., dall’art. 29 della legge n° 341/95. In aggiunta è consentita un’ oscillazione del 5% per accadimenti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, non espressamente previsti dalle modalità applicative dell’art.29 L. 341/95 e sue successive modificazioni o integrazioni e dal D.M. del 16/12/96.

 

Rispetto alle nuove percentuali contributive alla C.A.L.E.C. sopra elencate si confermano le attuali modalità di calcolo sugli elementi delle retribuzioni così come definiti precedentemente.

 

I valori sopra indicati dei contributi alla C.A.L.E.C. comprendono:

§          Lo 0,15 da destinare al contributo formazione e sicurezza di cui al paragrafo successivo.

Inoltre, il contributo per la mutualizzazione degli oneri derivanti dalla istituzionalizzazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, qualora si ravvisi la necessità degli stessi, verrà sostenuto, secondo la necessità, dalle cooperative che non abbiano un proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

A partire dalla data del presente accordo il contributo per la Scuola Professionale Edile prenderà il nome di “contributo formazione e sicurezza”. L’incremento di tale contributo, mutualizzato secondo le modalità di cui sopra, sarà versato dalla C.A.L.E.C. all’Istituto Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Bologna per lo svolgimento delle funzioni di Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro nell’Edilizia della Provincia di Bologna. L’impresa avrà diritto alla certificazione di regolarità contributiva da parte della C.A.L.E.C. solo qualora si attenga ai criteri previsti dall’art. 29 della L.341/95 e dal D.M. del 16/12/96.

 

Le Parti si impegnano, in relazione a quanto stabilito nell’Accordo Nazionale del 24 febbraio 1998 relativo alle modalità di superamento dell’ A.P.E.S., a ridurre nei prossimi anni il contributo versato dalle Cooperative a tal fine secondo le progressioni previste nel citato accordo nazionale che prevede che la prestazione per A.P.E.S. cessi definitivamente con gli eventi verificatisi entro il 31 dicembre 2003.

 

 

 

Articolo 2

 

Elemento economico territoriale

 

Le parti, sulla base dell’Accordo Nazionale del 9 marzo 1998, relativo all’armonizzazione contrattuale per un’erogazione variabile pari ad un massimo del 7% dei minimi tabellari (paga base e stipendio) in vigore alla data del primo luglio 1997, convengono di istituire l’elemento economico territoriale di cui agli artt. 52-81 e 6 punto a) lettera d) del C.C.N.L. Cooperative di Produzione e Lavoro del 6 luglio 1995 nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio, come precisato nella tabella annessa all’articolo successivo.

 

L’E.T.T. potrà essere riconosciuto annualmente in funzione del miglior andamento complessivo del settore nella Provincia di Bologna tenendo conto dei seguenti indicatori riferiti all’anno precedente a quello di erogazione dell’elemento economico territoriale:

§          Numero di ore ordinarie lavorate dagli operai addetti.

§          Numero ore di cassa integrazione autorizzate.

§          Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla C.A.L.E.C. e monte salari relativo.

§          Numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia.

§          Numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia.

 

Al fine della conferma o variazione della misura dell’E.E.T. in rapporto ai parametri sopra individuati, le Parti si incontreranno nel mese di novembre di ogni anno per tutta la durata del presente contratto integrativo.

 

In attesa della conferma o variazione dell’E.T.T. che avverrà nel mese di novembre, dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1998, per la vigenza del presente contratto integrativo territoriale, verrà erogato mensilmente un importo a titolo di acconto sull’E.T.T. come da tabella allegata all’articolo successivo.

Con la retribuzione del mese di dicembre di ogni anno si procederà al conguaglio tra quanto anticipato e l’importo dell’E.E.T. spettante.

 

Le Parti si danno atto che la struttura dell’erogazione di cui al presente articolo è stata definita in conformità agli accordi nazionali dell’11 giugno e 3 luglio 1997 e che l’E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993 dall’art.2 del D.L. 25 marzo n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n° 135.

 

Solo ai lavoratori in forza, con decorrenza della retribuzione, al momento della stipula della presente ipotesi di accordo verrà corrisposto un recupero delle anticipazioni di salari e stipendi previste  dal presente accordo e non ancora corrisposte fino a tale data.

 

 

 

Articolo 3

 

Misura dell’elemento economico territoriale

 

In relazione a quanto sopra, l’E.E.T. di cui all’art. 6 C.C.N.L. 6/07/95 sarà corrisposto, con decorrenza 1°gennaio 1998, in acconti mensili per gli impiegati ed in acconti orari per gli operai nelle misure di cui alla tabella seguente:

 

 

livello

Acconto mensile

acconto orario

8

137.725

 

7

115.690

668,72

6

99.160

573,17

5

84.290

487,22

4

75.200

434,60

3

69.965

404,42

2

62.800

363,00

1

55.090

318,43

 

 

 

Articolo 4

 

Mensa

 

Con decorrenza 1° luglio 1998 il costo complessivo del pasto sarà fissato in lire 9000, di cui ¾ a carico dell’Impresa, fino ad un massimo di lire 6.750, ed ¼ a carico del lavoratore.

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole cooperative.

Le parti si incontreranno entro dicembre di ogni anno per definire la rivalutazione del costo complessivo del pasto.

 

 

 

Articolo 5

 

Vestiario

 

A decorrere dal 1° gennaio 1998, le Cooperative, fermo restando l’obbligo di fornire al lavoratore i dispositivi antinfortunistici di protezione individuali previste da norme di legge, forniranno due tute di lavoro ogni anno agli operai che abbiano maturato presso la medesima impresa un’anzianità di servizio di almeno sei settimane.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

 

 

 

Articolo 6

 

Elemento distinto della retribuzione

 

L’ art. 17 del Contratto Integrativo Provinciale Cooperativo in vigore dal 1° luglio 1989 viene così modificato:

“ A far data dal primo settembre 1998 il valore dell’E.D.R. sarà, in via definitiva, congelato nei seguenti importi:

 

Nuova tabella E.D.R. c.c.i.p.l. edile Bologna 06-98 :

 

OPERAI

 

IMPIEGATI

 

 

1/9/98

Tot EDR

liv

 

 

1/09/98

Tot EDR

-

-

-

-

8

22.000

-

10.700

32.700

144,51

-

92,49

237

7

22.000

-

10.700

32.700

144,51

-

92,49

237

6

22.000

-

10.700

32.700

144,51

-

92,49

237

5

22.000

-

10.700

32.700

144,51

23.00

92,49

260

4

22.000

3.979

10.700

36.679

144,51

20,00

92,49

257

3

22.000

3.460

10.700

36.160

144,51

17,00

92,49

254

2

22.000

2.941

10.700

35.641

144,51

-

92,49

237

1

22.000

-

10.700

32.700

 

I presenti importi assorbono e sostituiscono quelli in vigore nel precedente integrativo.

Gli importi di cui al presente articolo verranno corrisposti per tutti gli istituti contrattuali.

 

 

 

Articolo 7

 

Organismo Paritetico in materia di sicurezza

 

Sulla base di quanto previsto nell’accordo siglato tra le principali associazioni di categoria della Provincia di Bologna in rappresentanza delle imprese edili associate il  24 luglio 1997 in materia di Organismo Paritetico per la Sicurezza le Parti firmatarie del presente accordo confermano l’Istituto Professionale Edile come lo strumento comune tra le parti che possa utilmente continuare a svolgere il ruolo di Organismo paritetico territoriale per la sicurezza, così come previsto dalla legge 626.

Le Parti convengono inoltre sulla necessità di addivenire ad un accordo complessivo entro il mese di giugno 1998 tra le associazioni imprenditoriali che sostengono l’Istituto Professionale Edile, al fine di definire e precisare programmi e modalità operative dellOrganismo paritetico.

 

 

 

Articolo 8

 

Trasferta

 

A decorrere dal 1° gennaio 1998 agli operai comandati a prestare la loro opera in un cantiere situato al di fuori del confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione, competerà, oltre al rimborso delle spese di viaggio nel caso utilizzi mezzi propri o provveda al costo del trasporto, una diaria di trasferta in base alle seguenti percentuali:

a.      Per le distanze fino a 10 km. dal  confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione: diaria dell’ 8%.

b.      Per le distanze comprese tra i 10 e i 25 km. fuori dal confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione: diaria del 16%.

c.       Per le distanze comprese tra i 25 e i 35 km. fuori dal confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione: diaria del 25%.

d.      Per le distanze oltre i 35 km. fuori dal confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione: diaria del 30%.

 

Le parti convengono che, qualora il trasporto avvenga in orario di lavoro, non deve essere erogata la diaria di trasferta e che, qualora lo stesso avvenga con mezzi aziendali, nessun rimborso è dovuto per il trasporto.

In caso di erogazione della diaria di trasferta , gli operai concorreranno al pagamento del costo complessivo del pasto giornaliero con un contributo pari al 50% del costo stesso.

 

Agli operai già comandati a prestare la loro opera in cantieri operativi prima del 1° luglio 1998 e limitatamente alla durata degli stessi, continueranno ad applicarsi le diarie previste dall’art.12 del contratto integrativo territoriale cooperativo in vigore dal 1° luglio 1989.

 

La presente normativa troverà applicazione in assenza di accordi aziendali in materia stipulati tra le Parti.

 

 

 

Articolo 9

 

Indennità per lavori in galleria –Indennità per condizioni di eccezionale disagio in galleria

 

Si richiama espressamente quanto previsto dal C.C.N.L. cooperativo del 6 luglio 1995, all’art. 60-gruppo-B-lavori in galleria per quanto riguarda le condizioni di eccezionale disagio.

 

Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre 1 Km dall’imbocco:

 

Da 1 a 2 km

14%

Da 2 a 3 km

15%

Da 3 a 4 km

18%

Da 4 a 5 km

20%

Da 5 a 6 km

22%

 

 

In relazione a quanto sopra concordato, il cambio del turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene al fronte di avanzamento.

a.      Presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai …12%.

b.      Discenderie con pendenza superiore al 10% purchè in presenza di venute d’acqua puntuali con ristagni anomali al fronte in conseguenza della pendenza …6% (assorbita dalla precedente se contemporanea).

c.       Gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60% …12%.

d.      Gallerie di sezione particolarmente ristretta …12%.

e.      Concorrenza di disagi (distanza dal fronte di avanzamento e lettere a,b,c,d ) …30% massimo.

 

Le parti convengono che il presente accordo è esaustivo delle richieste sindacali di cui all’art. 60 del C.C.N.L. del luglio 1995 e verrà considerato per la valutazione dei costi complessivi a carico delle imprese.

La presente regolamentazione assorbe, fino a concorrenza, eventuali accordi già in essere disciplinanti le medesime materie.

 

 

 

Articolo 10

 

Flessibilità – ciclo continuo

 

Con riferimento a specifiche esigenze tecnico produttive manifestate da singole cooperative, le Parti firmatarie del presente accordo convengono sulla possibilità di stipulare specifici accordi che definiscano forme di utilizzo flessibile dell’orario di lavoro con le relative modalità e trattamenti retributivi.

Tali accordi saranno promossi dalle singole Cooperative attraverso le Centrali Cooperative firmatarie del presente accordo; saranno considerate prioritarie le esigenze formulate dalle Cooperative che negli ultimi dodici mesi non abbiano proceduto a riduzioni di personale e prevedano un piano di sviluppo occupazionale.

 

Qualora la Cooperativa si avvalga di un orario di lavoro strutturato su turni a ciclo continuo senza soluzione di continuità, comprensivo del turno notturno e delle giornate di sabato e domenica, in aggiunta alle maggiorazioni contrattuali previste nel C.C.N.L. verranno erogate le seguenti indennità:

 

Dal 1° gennaio 1998

Dal 1° giugno 1999

Turno notturno £. 4.000 al giorno lorde

Turno notturno £. 6.000 al giorno lorde

Sabato £. 12.000 al giorno lorde

Sabato £. 16.000 al giorno lorde

Domenica £.14.000 al giorno lorde

Domenica £.19.000 al giorno lorde

 

Tali indennità saranno corrisposte al 100% per presenze superiori alle 4 ore ed al 50% per presenze pari o inferiori a 4 ore.

Le parti definiranno le modalità di assorbimento degli analoghi trattamenti in essere dal 1° luglio 1998 entro la data di stesura definitiva del testo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro.

 

 

 

Articolo 11

 

Decorrenza – Durata – Stesura

 

Il presente Accordo decorre dal 1° gennaio 1998 per la parte di calcolo economico e dal 1° giugno per la parte normativa.

L’accordo avrà durata fino al 1° gennaio 2002, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

 

Le parti si impegnano a concludere la stesura del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del C.C.N.L. del luglio 1995 per i lavoratori dipendenti delle Cooperativi edili ed affini della Provincia di Bologna a breve termine.

 

Letto, confermato, sottoscritto.

 

 

 

 

Verbale di intesa relativo all’accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro integrativo del  CCNL del luglio 1995 per i lavoratori dipendenti delle cooperative edili ed affini della provincia di Bologna

 

Tra le Parti firmatarie del citato Accordo si conviene quanto segue:

 

Elemento Economico Territoriale

 

Le Parti, in riferimento alla definizione di questo punto non possono non rilevare che esiste una diversità di riferimenti cui rimandano il CCNL nazionale cooperativo rispetto ad altri CCNL e come tutto ciò comporterebbe nei fatti l’impossibilità di realizzare le politiche e gli obbiettivi comuni di omogeneità dei costi contrattuali di settore tra i diversi soggetti imprenditoriali titolari di contrattazione collettiva.

Pertanto le Parti si impegnano a sollecitare le proprie Associazioni ed OO.SS. nazionali di categoria affinché individuino nel merito le più opportune soluzioni nei tempi più brevi possibili.

 

In tale ambito le Associazioni Cooperative della Provincia di Bologna in attesa che le Parti nazionali definiscano quanto sopra espresso, al solo fine di garantire l’omogeneità di trattamento dei lavoratori nell’ambito territoriale impegnano le proprie associate a computare detto E.E.T.come elemento utile agli effetti della determinazione dei diversi istituti contrattuali e di legge fino al rinnovo del C.C.N.L. nazionale che, dovrà comunque, qualora non fosse già intervenuto uno specifico accordo, definire in via ultimativa la materia.

 

Le Parti  si danno reciprocamente atto che, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’elemento economico territoriale, in base anche all’incidenza sui costi di impresa, si è considerato il particolare regime contributivo di favore introdotto dal D.L. 67/97, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, relativamente alle erogazioni di secondo livello e, pertanto, qualora tale regime non dovesse essere riconosciuto, per qualsiasi ragione, all’elemento economico territoriale in argomento, le Parti concordano di ridefinire la materia.

 

 

 

Accordo nazionale per il superamento dell’Apes e per la Previdenza complementare

 

Le Parti:

-          valutate con soddisfazione le intese raggiunte a livello nazionale relativamente all’istituzione del fondo di Previdenza Complementare Unitario per i soci e dipendenti delle cooperative di lavoro e servizi e in attesa di eventuali intese attuative  per il settore e tenuto conto del percorso conseguente di graduale superamento dell’APES, programmato nei limiti dell’anno 2003;

 

-          dato atto del carico particolarmente oneroso che le cooperative bolognesi hanno sostenuto e sostengono in deroga al tetto del 2% contributivo, in relazione alla necessità di assicurare l’equilibrio economico finanziario del Fondo e della Cassa Edile deputata alla gestione dello stesso

dichiarano,

 

    il proprio impegno a farsi carico, per quanto possibile, come deroga eccezionale e motivata a quanto previsto dall’Accordo nazionale per il superamento dell’APES, della costituzione di una nuova prestazione extracontrattuale per i lavoratori pensionandi, rigorosamente a termine, da definirsi in sede di accordo per le prestazioni extracontrattuali.

Le parti  concordano che tale prestazione avrà caratteristiche omogenee per tutto il settore della Provincia di Bologna,

 

Dichiarazione  congiunta delle Parti

 

Le parti convengono sull’obbiettivo della realizzazione di un sistema unitario di Casse edili per tutto il settore anche al fine di garantire omogeneità di trattamenti per i lavoratori e di costi per le imprese.

 

Le parti sollecitano a livello nazionale le rispettive rappresentanze verso il raggiungimento sulla materia di rapide intese a livello nazionale.

In tal senso dichiarano comunque la propria disponibilità a verificare le possibilità esistenti a livello provinciale.

 

Letto,confermato e sottoscritto.

Tra le Parti firmatarie del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, per i lavoratori dipendenti delle imprese cooperative edili ed affini della Provincia di Bologna siglato il 18 giugno 1998 si conviene di procedere, in armonia con quanto previsto nel suddetto accordo integrativo art. 1, alla revisione delle aliquote previste per A.P.E. Ordinaria e per A.P.E. Straordinaria secondo i valori di seguito allegati:

 

Imprese che denunciano un monte ore settimanale non inferiore a 40 ore:

A.P.E. Ordinaria

12% su paga base

A.P.E. Straordinaria

2% su paga base

Contributo Istituzionale

4,70% di cui lo 0,50% a carico del lavoratore

 

Le nuove aliquote avranno decorrenza dal 1° OTTOBRE 2000.

 

Restano invariati gli altri punti dell’accordo.

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI ACCORDO

 

Il giorno 4 Febbraio 2002 in Roma, tra:

     AGCI-Produzione e Lavoro, ANCPL-Legacoop, Federlavoro e Servizi - Confcooperative

e

     FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

 

con riferimento ed in applicazione del punto 2 (Assetti contrattuali), comma 2 del Protocollo 23 Luglio 1993 e degli artt. 41 e 6 (Secondo livello di contrattazione collettiva) del CCNL 9 Febbraio 2000 per i lavoratori delle Cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini, è stato raggiunto il presente accordo.

Premessa

Il presente accordo è stato raggiunto in un contesto nel quale entrambe le parti hanno richiamato e sottolineato il valore del sistema di relazioni industriali e di assetti contrattuali delineato dal Protocollo del 23 Luglio 1993, caratterizzato dal metodo della concertazione e da due livelli negoziali. Con riferimento agli attuali assetti contrattuali le parti confermano che, in ragione delle specificità del settore edile, il secondo livello viene  individuato in quello  territoriale, assicurandone l’agibilità ma al contempo ribadendo l’unicità della sede di contrattazione integrativa rispetto al CCNL.

     Riforma del diritto societario - Le Parti prendono atto che la recente legge sul diritto societario muta profondamente, con una distinzione tra cooperative costituzionalmente riconosciute e non, i criteri di mutualità anche per quanto concerne gli assetti contributivo-fiscali per il mondo cooperativo. Da tali modifiche risultano particolarmente coinvolte le cooperative edili aderenti alle Associazioni firmatarie il presente accordo.

       Costo del lavoro e interventi di decontribuzione - Le Parti firmatarie il presente accordo reputano che la contrattazione di secondo livello avviene in un quadro di agevolazioni contributive insufficienti a permettere  alle Parti medesime di assegnare ad esso compiti e funzioni più cospicue, in quanto si opera, da un lato, in assenza del ripristino degli effetti della legge 341/95 - premiante le imprese strutturate - e dall'altro, si registra una previsione di aggiornamento delle agevolazioni contributive per favorire l'implementazione del secondo livello, insufficiente a valorizzare gli incrementi retributivi correlati agli indici di competitività delle imprese.  
Pertanto le Parti, nel sottoscrivere il presente accordo, si impegnano a realizzare iniziative, anche congiunte, nei confronti del Governo al fine di ottenere la conferma nel tempo della riduzione contributiva prevista dall’art. 29, comma 2, della legge n. 341/95, così come modificato dall’art. 45, comma 18, della legge n. 144/99.
Inoltre le Parti ritengono opportuno che si determinino interventi di agevolazione fiscale e/o contributiva per i servizi di cantiere (alloggio, mensa, trasporto) predisposti a favore delle maestranze impegnate nei lavori di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici

 

     Reciprocità ed unicità del sistema di Enti Paritetici di settore - Le risultanze della presente tornata contrattuale nel settore edile sottolineano come rimanga obiettivo imprescindibile delle Parti addivenire, in coerenza con l'intesa di reciprocità siglata il 20.1.2000, ad un unico sistema di Enti Bilaterali di settore ed ad una legittimazione di rappresentanza delle Associazioni Cooperative all'interno della CNCE e degli altri Enti Bilaterali Nazionali.

     Valorizzazione della professione edile - Infine, in merito alle tematiche riguardanti la riforma del mercato del lavoro, le Parti convengono di sensibilizzare il Governo affinchè vengano individuati strumenti per la valorizzazione della professione edile ( incentivi alla formazione ed alla stabilità occupazionale ) oltrechè una sua specifica caratterizzazione in materia previdenziale, traendo riferimento ai "lavori usuranti" previsti dall'art. 29 bis del CCNL del 9.2.200.

I.       Aumenti retributivi

In relazione alla politica dei redditi ed agli assetti contrattuali previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993 (punti 1 e 2) ed in coerenza con  quanto previsto dall’art.41 del CCNL 9 Febbraio 2000, a decorrere dal 1° Gennaio 2002 e dal 1° Gennaio 2003, i minimi di paga base e stipendio sono aumentati nelle misure stabilite nella tabella allegata.

Tali incrementi sono comprensivi del recupero del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 2000- 2001.

II.      Elemento Economico Territoriale e secondo livello di     contrattazione collettiva

l.     Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte rinegozieranno, per la circoscrizione di propria competenza, l'Elemento Economico Territoriale di cui all’art. 6, paragrafo A),  lettera d) del C.C.N.L.. 9 Febbraio 2000, entro la misura massima dell'11% dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2003, e del 14% dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2003.

Fino a tale nuova rinegoziazione, valgono le pattuizioni territoriali sottoscritte in base alla previsione dell'accordo nazionale 24 Febbraio 1998.

L'Elemento Economico Territoriale di cui al primo comma, sarà concordato in sede territoriale tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 6 del CCNL.

Durante la vigenza dell'elemento economico territoriale, ai fini della relativa conferma, la verifica dei suddetti indicatori sarà effettuata dalle Organizzazioni territoriali citate, con la periodicità stabilita dalle Organizzazioni medesime.

Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art. 6 del CCNL 9 Febbraio 2000 e dall'art.2 del decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.

2.    Resta confermato che il rinnovo dei contratti integrativi territoriali avverrà nell'ambito delle materie specificatamente stabilite dall'art. 6 del CCNL e che le clausole degli accordi territoriali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

III.    Lavoro temporaneo

1.    Ai sensi dell'art. 30 bis, paragrafo C) del CCNL 9 Febbraio 2000, con il quale le parti sociali hanno dato attuazione alla delega contenuta nell’art. 1, comma 3), della legge 24 giugno 1997, n. 196, in ordine alla sperimentazione del lavoro temporaneo in edilizia per i lavoratori appartenenti alla categoria operaia, si precisa quanto segue:

a)    le parti costituiscono un Comitato Nazionale per il monitoraggio della sperimentazione con il fine di rendere definitivo, successivamente al 31/12/2002, l'utilizzo del lavoro temporaneo nel settore;

b)    le agenzie fornitrici di lavoro temporaneo dovranno effettuare i versamenti presso la Cassa Edile – di riferimento dell’impresa utilizzatrice - del luogo ove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa.  Resta fermo che ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti Bilaterali e previdenza complementare (Cooperlavoro);

c)    la Cassa Edile adotterà specifici criteri di registrazione per le agenzie fornitrici ed i lavoratori temporanei, nel rispetto della modulistica nazionale;

d)    le agenzie fornitrici di lavoro temporaneo verseranno all'Inps i contributi previdenziali stabiliti dalla legge n. 196/97, come specificato dalla circolare Inps n. 153/98;

e)    le parti concordano di effettuare la formazione professionale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo presso il sistema formativo paritetico di settore, mediante l'accantonamento presso le Casse Edili del contributo dei 4% stabilito dalla legge n. 196/97.

Si procederà, a tal proposito, ai sensi dell’art. 75 del vigente CCNL, alla definizione delle procedure formative dei lavoratori temporanei nel settore, con una particolare attenzione agli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Qualora non sia consentito il versamento diretto alle Casse Edili del predetto contributo, esso dovrà comunque essere utilizzato dal sistema formativo paritetico di settore;

f)    a carico delle agenzie fornitrici di lavoro temporaneo è posta un'aliquota aggiuntiva dello 0,3% della retribuzione imponibile del lavoratore temporaneo destinata ad un'apposita gestione costituita presso la Cassa Edile, a copertura delle interruzioni di lavoro infrasettimanali a causa di eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai dell'impresa utilizzatrice lo strumento della cassa integrazione guadagni ordinaria.

Le parti si riservano di disciplinare con apposito regolamento condizioni e criteri per gli interventi di cui alla lettera f), anche con riferimento all'equilibrio della gestione.

IV.    Trasferta

In base a quanto previsto dall'art. 61 del CCNL, che prevede l'effettuazione di una sperimentazione a livello regionale di tale disciplina, le parti sottoscritte concordano che le rispettive Organizzazioni territoriali delle singole regioni possono effettuare la sperimentazione secondo quanto previsto dal predetto articolo.

V.      Casse edili

In coerenza con quanto disposto nella Dichiarazione a Verbale dell’art. 73 del citato contratto collettivo nazionale, si ribadisce che le Casse Edili debbono perseguire l'obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora eccessivo degli oneri sociali dell'industria delle costruzioni e i contributi agli Enti paritetici debbono essere coerenti alle effettive esigenze di ciascuna gestione.  Pertanto, qualora risultino nella Cassa Edile riserve eccedenti, le organizzazioni territoriali competenti sono tenute a provvedere alla riduzione del contributo della gestione sino al completo riequilibrio.

In caso di dissenso tra le predette Organizzazioni territoriali, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di determinare il contributo di riequilibrio.

VI.    Assistenza sanitaria

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 36-ter del CCNL 9 Febbraio 2000, si conviene quanto segue:

1.      Agli operai iscritti alle Casse Edili sarà garantito l’accesso ai servizi resi da una “Carta Sanitaria”, sulla base di un accordo che le Parti sottoscriveranno con apposita società titolare di tale servizio, tenendo conto anche di eventuali esperienze territoriali già in atto. Il costo della “Carta Sanitaria”, non superiore ad Euro 1,55 annui per ciascun operaio, sarà posto a carico delle Casse Edili.        
Le Parti si riservano di valutare eventuale adesione ad analogo sistema previsto da altri CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo con altre associazioni imprenditoriali di settore.      
Le Parti sottoscritte si riservano di definire le modalità per l’accesso degli impiegati ai servizi della “Carta Sanitaria”.

2.      Le Parti nazionali costituiranno un Comitato Paritetico che, previa ricognizione della situazione in atto nelle singole Casse Edili a partecipazione cooperativa e tenuto conto delle positive esperienze mutualistiche già operanti in alcuni significativi territori, entro il 30.06.2002 predisporrà uno schema di copertura assicurativa relativa ad ipotesi di intervento, integrative a quelle del servizio sanitario nazionale (grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica, diarie).

L'attuazione delle forme di tale schema, che sarà stipulato dalle sottoscritte Associazioni, sarà effettuata con accordo locale, coerente con quanto sopra previsto, tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte, nel rispetto del secondo comma dell'art. 36ter.

VII.   Politiche del lavoro nel settore delle costruzioni

Le Associazioni Cooperative e le OO.SS. dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, nell'ambito di una politica tesa a sostegno della regolarità contributiva non solo nel settore delle OO.PP., ma anche nell'ambito del mercato privato, convengono di intervenire attraverso il sistema degli Organismi paritetici previsti nel c.c.n.l., Casse Edili, Enti Scuola e Comitati paritetici per la prevenzione e l'igiene dell'ambiente di lavoro.

A questo fine convengono che i rapporti con le Casse Edili di tutte le imprese esecutrici sia di opere pubbliche che di lavori privati devono fondarsi sulle seguenti regole:

a)    estensione agli obblighi di contribuzione nei confronti delle Casse Edili di meccanismi analoghi a quelli previsti dall'art. 29 della legge n. 341/95 per le assicurazioni di legge, in modo da evitare le forme di evasione contributiva connesse alla mancata denuncia di ore lavorate;

b)    denuncia mensile alle Casse Edili per impresa e cantiere dei lavoratori dipendenti;

c)    per i lavori privati, obbligo del committente di dichiarare all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei Lavori oggetto della concessione edilizia (permesso di costruire) o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione attestante il rispetto degli obblighi contributivi;

d)    la documentazione di cui al punto precedente è costituita da un documento di regolarità contributiva rilasciato da uno sportello unico costituito da Inail, Inps e Cassa Edile, localizzato presso la Cassa Edile, sulla base di una convenzione con Inail ed Inps;

e)    in via sperimentale, le Associazioni nazionali sottoscritte definiranno, in aggiunta a quanto sopra, una procedura di verifica della congruità contributiva dei versamenti alla Cassa Edile, basata su parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categorie di lavoro.  La congruità verrà misurata su parametri rapportati al complesso dei lavori eseguiti dall'impresa principale e dalle imprese subappaltatrici con l'impiego di lavoratori subordinati e autonomi. Qualora i versamenti per il singolo lavoro risultino inferiori al parametro di congruità predefinito, le imprese esecutrici sono obbligate a integrare il versamento contributivo fino al raggiungimento di detto parametro;

f)    dopo la definizione in via negoziale di quanto espresso al precedente punto e), e quando sarà in possesso dei dati certi necessari allo scopo, la Cassa Edile condizionerà il rilascio dell'attestato di regolarità contributiva di cui al punto d), anche alla verifica della congruità di cui al punto precedente;

g)    le Parti auspicano che Inps e Inail concentrino le visite ispettive e i controlli sulle imprese non iscritte alle Casse Edili e non in possesso degli attestati di cui sopra;

h)    le Associazioni nazionali sottoscritte si impegnano per la definizione compiuta della materia entro il 30 settembre 2002 mediante un Protocollo che coinvolga tutte le organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore.

A supporto e integrazione di quanto previsto dal presente Accordo, le parti hanno elaborato, sulla base di quanto contenuto nel Protocollo sulle politiche del lavoro nell’industria delle costruzioni di cui al CCNL 9 Febbraio 2000 - che resta confermato nella sua interezza – la seguente proposta, da presentare congiuntamente agli organi di Governo, in tema di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi.

La misura di tale  decontribuzione è calcolata percentualmente sulla retribuzione complessiva  annua con l’applicazione dell’aliquota stabilita dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, ed eventuali successive modifiche e risponde ai seguenti criteri:

1.      la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l’entrata in vigore      della norma di legge di recepimento della presente proposta;

2.      i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l'imponibile fiscale;

3.      è destinato alla previdenza complementare (Cooperlavoro) una quota     pari al 10% dell'importo annuo decontribuito;

4.      il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte alla Cassa Edile.  

 VIII.   Operai - Prestazione aggiuntiva ape

Nel mese di dicembre 2002 è erogata una prestazione aggiuntiva di ape a carico del Fondo per l’anzianità professionale edile agli aventi diritto, e cioè agli operai per i quali risulti soddisfatto al 30 settembre 2002 il requisito delle 2100 ore nel biennio precedente.

Per gli operai che non abbiano maturato tale requisito, per i quali risultino comunque denunciate al 30 settembre 2002 almeno 525 ore, nell’arco del biennio 1° ottobre 2000 - 30 settembre 2002, la prestazione è erogata proporzionalmente.

La prestazione, nella misura massima per ciascun livello, è quella di seguito indicata.

Operaio di 1° livello                   € 174,95

Operaio di 2° livello                   € 204,69

Operaio di 3° livello                   € 227,43

Operaio di 4° livello                   € 244,93

Operaio di 5° livello                   € 262,42

Operaio di 6° livello                   € 314,91

La Cassa Edile fa fronte alla prestazione con le eccedenze del fondo ape straordinaria e con quelle della gestione ape ordinaria.

Qualora tali eccedenze non risultassero sufficienti, al livello locale le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte si incontreranno al fine di determinare un contributo ad hoc temporaneo, a carico dei datori di lavoro, finalizzato alla costituzione delle risorse necessarie, previa verifica che non vi siano ulteriori riserve cui attingere.

IX.    Una tantum  Impiegati

Per la categoria degli impiegati è riconosciuta una “una tantum” nelle seguenti misure, a carico dei datori di lavoro, da erogarsi nel mese di dicembre 2002:

Impiegato 1° livello                    €      174,95

Impiegato 2° livello                    €      204,69

Impiegato 3° livello                    €      227,43

Impiegato 4° livello                    €      244,93

Impiegato 5° livello                    €      262,42

Impiegato 6° livello                    €      314,91

Impiegato 7° livello                    €      349,90

Impiegato 8° livello                    €      437,38

La predetta una tantum è frazionata per dodicesimi, in relazione all'anzianità di servizio maturata nel 2002, computando come mese intero l'anzianità superiore a quindici giorni e, in caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso dell'anno, è liquidata in occasione di tale evento.

All.: c.s.

Letto, confermato e sottoscritto

AGCI-Produzione e Lavoro                                                   FeNEAL-UIL

ANCPL-Legacoop                                                                   FILCA-CISL

Federlavoro e Servizi – Confcooperative                            FILLEA-CGIL

 

AUMENTI RETRIBUTIVI

E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati son modificate come segue:

Tabella espressa in Euro

 

 

 

 

 

LIV.

PAR.

 PAGA BASE

 

AUMENTI

 

NUOVI MINIMI

 

 

 AL 31/12/2001

01/01/02

01/01/03

Complessivi

01/01/02

01/01/03

8

  250,0

         1.155,39

      63,98

        63,97

         127,95

    1.219,37

    1.283,34

7

  210,0

           970,52

      53,74

        53,74

         107,48

    1.024,26

    1.078,00

6

  180,0

           831,88

      46,06

        46,06

          92,12

       877,94

       924,00

5

  153,0

           707,10

      39,15

        39,16

          78,31

       746,25

       785,41

4

  136,5

           630,84

      34,93

        34,93

          69,86

       665,77

       700,70

3

  127,0

           586,95

      32,50

        32,50

          65,00

       619,45

       651,95

2

  114,0

           526,86

      29,17

        29,18

          58,35

       556,03

       585,21

1

  100,0

           462,16

      25,59

        25,59

          51,18

       487,75

       513,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella espressa in Lire

 

 

 

 

 

LIV.

PAR.

 PAGA BASE

 

AUMENTI

 

NUOVI MINIMI

 

 

 AL 31/12/2001

01/01/02

01/01/03

Complessivi

01/01/02

01/01/03

8

  250,0

       2.237.139

   123.873

    123.873

       247.746

  2.361.012

  2.484.885

7

  210,0

       1.879.197

   104.053

    104.053

       208.107

  1.983.250

  2.087.304

6

  180,0

       1.610.740

     89.189

      89.189

       178.377

  1.699.929

  1.789.117

5

  153,0

       1.369.128

     75.810

      75.810

       151.621

  1.444.938

  1.520.749

4

  136,5

       1.221.479

     67.635

      67.635

       135.270

  1.289.114

  1.356.749

3

  127,0

       1.136.489

     62.929

      62.929

       125.858

  1.199.418

  1.262.347

2

  114,0

       1.020.135

     56.486

      56.486

       112.972

  1.076.621

  1.133.107

1

  100,0

          894.865

     49.550

      49.550

         99.100

     944.415

     993.965

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. DEL 9 FEBBRAIO 2000, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE COOPERATIVE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

 

Il giorno 26 novembre 2002

tra

La Legacoop di Bologna, rappresentata dai sigg. Calari Roberto, Giordani Giuliano e Ravagli Pietro.

La Unione Provinciale delle Cooperative di Bologna, rappresentata dai sigg. Maccaferri Giudo e Vismara Luca.

La Associazione generale delle Cooperative della Provincia di Bologna, rappresentata dal sig. Muratori Gianluca

 

e

 

La Feneal Uil, rappresentata dai sigg. Galasso Riccardo e Cantelli Giuliano

La Filca Cisl, rappresentata dai sigg.Capponi Rina e Fusetto Rodolfo

La Fillea Cgil, rappresentata dai sigg. Minarelli Valentino e Caselli Marco

 

si è convenuto, in applicazione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese cooperative edili ed affini ed in relazione alla piattaforma presentata dalle oo.ss alle categorie economiche del territorio bolognese, in particolare alle centrali cooperative di Bologna per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del 18 giugno 1998 per i dipendenti delle cooperative edili ed affini di addivenire all'ipotesi di accordo di seguito allegato.

 

Art. 1

Qualificazione del sistema delle imprese bolognesi

 

Le parti convengono sulla necessità di operare congiuntamente al comune obiettivo di promuovere, tutelare ed incentivare quelle imprese che siano impegnate nel pieno rispetto delle norme contrattuali e legislative e che considerino urgente e positiva l'avvio del rilascio del durc per il controllo e la verifica della regolarità contributiva del modo di operare dell'impresa.

 

Il convincimento che il settore sia destinato a crescere nei prossimi anni nella realtà locale a fronte delle importanti opere infrastrutturali che si avvieranno nella realtà bolognese implica anche la necessità e la capacità di tutelare le condizioni di lavoro, il rispetto delle norme, le competenze e le professionalità acquisite sia dalle imprese che dai lavoratori, rendendo chiare e trasparenti le regole del competere in un quadro in cui l'obiettivo sia quello della qualificazione del sistema delle imprese bolognesi.

 

Le parti si impegnano in tal senso a svolgere un' azione comune verso le amministrazioni pubbliche locali e nazionali e verso gli enti titolari delle prossime gare di appalto sulle grandi opere infrastrutturali riferite al territorio bolognese affinchè, tra i criteri di valutazione previsti negli appalti, siano individuati con chiarezza e rispettati elementi qualitativi che attengano sia alle caratteristiche tecniche e tecnologiche della organizzazione produttiva e delle stesse strutture ed atrezzature, sia alla richiesta alle imprese di dimostrare di avere le caratteristiche minime in termini di capacità realizzative delle opere oggetto dell'appalto, per poter realizzare direttamente o attraverso consorzi, una percentuale significativa dell'opera.

 

La logica comune è quella del contenimento del subappalto e la necessità di affermare l'esigenza che la capacità produttiva, il know how, le competenze professionali parte dell'impresa che concorre siano elementi da sottolineare e valorizzare nei criteri di gara come condizione per salvaguardare la serietà e la qualificazione del mercato in questo settore nell'area bolognese.

 

Si tratta di operare inoltre per porre freni, filtri e disincentivi a fenomeni di precarietà, lavoro nero, non rispetto dei contratti che rischiano di determinare scorrette condizioni nelle modalità di competizione tra le imprese.

 

Le parti si danno atto che la specificità della forma cooperativa nell'area dell'edilizia porta a sottolineare da tempo questo come un percorso necessario per determinare condizioni di realizzazione dello stesso patto mutualistico tra la cooperativa ed i propri soci e per contribuire alla trasparenza e alla certezza delle regole della competizione su basi di qualità, di valorizzazione e tutela dell'apporto del lavoro e di rispetto dell'interesse collettivo.

 

Le Parti si danno atto della necessità di garantire un'efficace sistema di monitoraggio in merito al rispetto di questi indirizzi da parte di tutte le imprese che operano o che intendano operare nel territorio bolognese.

 

Art. 2

Elemento economico territoriale

 

Le Parti, sulla base del CCNL del 9 febbraio del 2000 e dell'Accordo successivamente sottoscritto dalle Parti nazionali il 4 febbraio 2002 che fissa il tetto per l'erogazione variabile dell'Elemento Economico Territoriale, convengono di definire detto elemento variabile in un importo pari ad una percentuale dell'11%(rispetto al 7% attuale) su paga base a decorrere dal 1° gennaio 2003; detta percentuale si eleverà al 14% sempre su paga base, a far data dal 1° gennaio 2004.

In relazione a quanto sopra l'E.E.T. di cui all'art.6 del CCNL del 9 febbraio 2000, sarà corrisposto, a partire dal 1° gennaio 2003, a titolo di acconti mensili per gli impiegati e di acconti orari per gli operai, riproporzionati sulle ore effettivamente retribuite, nelle misure di cui alle tabelle dell'articolo successivo.

 

L'Elemento Economico Territoriale potrà essere riconosciuto annualmente in funzione del miglior andamento complessivo del settore, sia cooperativo che privato, nella provincia di Bologna, tenendo conto dell'andamento dei seguenti indicatori negli ultimi cinque anni:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla C.A.L.E.C.ed alle altre Casse Edili e monte salari relativo

- numero ed importo complessivo dei Bandi di Gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella Provincia

- numero di ore di cassa integrazione autorizzate

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nei principali comuni della Provincia

- numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti rilevate dalla C.A.L.E.C. e dalle altre Casse Edili di Bologna.

 

Al fine della conferma o variazione della misura dell'E.E.T., in rapporto ai parametri sopra individuati, le Parti si incontreranno nel mesei di novembre di ogni anno, per tutta la durata del presente Contratto Integrativo.

 

In attesa della conferma o variazione dell'E.E.T. che avverrà durante il mese di novembre, dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2003, per il periodo di vigenza del presente Integrativo territoriale, verrà erogato mensilmente un importo, a titolo di acconto sull'E.E.T., come da tabella allegata all'articolo successivo.

 

Con la retribuzione del mese di dicembre di ogni anno si procederà al conguaglio tra quanto anticipato e l'importo dell'E.E.T. spettante.

 

Le Parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui al presente articolo è stata definita in conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e 3 luglio 1997 e che l'E.E.T.è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, dall'art.2 del D.L.25 marzo n°67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n°135, nonchè dalle circolari INPS n°213 del 6 novembre 1996 e n°114 del 1 giugno 1998.

 

Art. 3

Misura dell'Elemento Economico Territoriale

 

In relazione a quanto sopra l'E.E.T. di cui all'art. 6 del C.C.N.L. sarà corrisposto, con decorrenza 1° gennaio 2003, in acconti mensili per gli impiegati ed in acconti orari per gli operai nelle misure di cui alla Tabella seguente:

 

Livello Acconto mensile Acconto orario
     
141,17 /
118,58 0,68
101,64 0,59
86,40 0,50
77,08 0,45
71,71 0,41
64,37 0,37
56,47 0,33

In relazione a quanto sopra l'E.E.T. di cui all'art.6 del C.C.N.L. sarà corrisposto, invece, con decorrenza 1° gennaio 2004, in acconti mensili per gli impiegati ed in acconti orari per gli operai nelle misure di cui alla Tabella seguente:

 

Livello Acconto mensile Acconto orario
     
179,67 /
150,92 0,87
129,36 0,75
109,96 0,64
98,10 0,57
91,27 0,53
81,93 0,47
71,87 0,41

 

Art. 4

Mensa e EDR

 

Con decorrenza 1° gennaio 2003 il costo complessivo del pasto sarà fissato in Euro 5,30 (lire 10.262), di cui 3/4 a carico della cooperativa fino ad un massimo di 4,15 euro (lire 8.035).

 

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole cooperative.

 

L'Edr per gli operai viene elevata da euro 0,12 ad euro 0,14 orari dall'1/1/2003; per gli impiegati, nella medesima data, l'Edr viene elevata ad euro 18,70 mensili.

 

A far data dal 1° gennaio del 2004 per gli operai l'Edr viene elevata ad euro 0,16 orari; per gli impiegati, a partire dalla medesima data, l'Edr sarà elevata ad euro 22 mensili.

 

Art. 5

Accoglienza dei lavoratori

 

Il mercato del lavoro nel settore edile a Bologna è caratterizzato da una significativa presenza di manodopera non residente.

 

Tale situazione sarà confermata se non accentuata nei prossimi anni e si scontra con una carenza di alloggi o residenze temporanee in affitto a prezzi contenuti.

In ragione del fenomeno descritto le parti auspicano che, vista la carenza di alloggi o residenze temporanee in affitto, nella Provincia di Bologna, con riferimento agli appalti pubblici di importo superiore a 27.500.000 euro, si preveda, in sede di Capitolato di Appalto, la realizzazione o la disponibilità di alloggiamenti per i lavoratori alle dipendenze delle imprese aggiudicatarie e delle imprese subappaltatrici.

 

Le centrali cooperative si faranno promotrici di progetti da sottoporre alle Amministrazioni pubbliche nell'ambito dei programmi di intervento previsti per la promozione di alloggi da affidare in affitto a prezzi calmierati.

 

Le Parti ritengono che sia opportuno sostenere la promozione di progetti di agenzia per l'affitto predisposte dagli Enti Pubblici; in questo ambito si ritiene possibile anche la partecipazione dei propri Enti Bilaterali.

 

Art. 6

Previdenza integrativa

 

Le Parti prendono atto dell'impegno comune, già da tempo avviato nelle aziende cooperative, per la promozione della previdenza integrativa tra i soci ed i lavoratori.

Impegno che si intende proseguire nel corso della presente vigenza contrattuale.

 

Art. 7

Permessi individuali ed orario di lavoro

 

Gli operai hanno diritto ad usufruire di riposi annui retribuiti mediante permessi nella misura di n°88 ore.

 

In deroga all'art.46 bis del CCNL del 9 febbraio 2000, la maturazione dei riposi previsti si intende avvenuta in ragione di dodicesimi di 88 ore quanti sono i mesi di servizio prestato e/o retribuito presso la cooperativa, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

 

Faranno maturare il rateo intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.

 

I permessi individuali saranno fruiti così come previsto dal CCNL art. 46 bis.

 

Nelle singole cooperative i calendari annui potranno prevedere un utilizzo collettivo per un massimo di 40 ore di riposi annui, con riduzione dell'orario settimanale di lavoro a 35 ore nei mesi di dicembre e gennaio.L'orario di lavoro per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere coinciderà con quello stabilito per gli operai nelle settimane di riduzione di orario.

 

Il trattamento economico per i permessi individuali sarà a carico dell'azienda e sarà erogato al dipendente operaio in occasione del godimento dei permessi maturati.

 

Art. 8

Una tantum

 

Si conviene che le imprese cooperative eroghino un'una tantum per gli operai e gli impiegati pari ad euro 40 lordi, per ogni lavoratore in forza alla data della firma del presente Accordo.

Detto Importo sarà corrisposto, in misura proporzionata ai mesi di effettiva presenza dei lavoratori, unitamente alla mensilità di dicembre 2002.

 

Art. 9

Indennità per lavori in galleria-Indennità per condizioni eccezionali disagio in Galleria

 

Si richiama espressamente quanto previsto dal CCNL cooperativo del febbraio 2000 agli artt.6 e 60 per i lavori in Galleria.

 

In particolare per quanto riguarda le condizioni di eccezionale disagio si concorda un'indennità come da tabella allegata:

Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre un km dall'imbocco:

 

da 1 km a 2 km 14%
da 2 km a 3 km 15%
da 3 km a 4 km 18%
da 4 km a 5 km 20%
da 5 km a 6 km 22%
da 6 km a 7 km 24%
da 7 km a 8 km 26%
da 8 km ed oltre 28%

 

In relazione alle distanze che intercorrono da 0 ad 1 km il cambio turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene all'interno della stessa se preventivamente concordato a livello di cantiere o grandi opere.

 

Art. 10

Accordo quadro per i grandi cantieri opere pubbliche

 

Considerata l'esperienza dei cantieri alta velocità ferroviaria, le parti convengono sulla opportunità che per i cantieri di opere pubbliche relativi a lavori di importo superiore ai 27,5 milioni di euro, le parti sociali e le imprese aggiudicatarie definiscano un accordo quadro prima dell'apertura del cantiere. Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, alle condizioni e all'ambiente di lavoro, nonchè i particolari disagi di lavoro, le modalità di alloggiamento degli operai dell'impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata all'IIPLE eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell'opera.

 

Art. 11

Denunce mensili alla C.A.L.E.C.

Le denunce mensili debbono essere fatte pervenire dalle imprese alla C.A.L.E.C. entro e non oltre il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

 

Qualora le denunce vengano consegnate in ritardo si applicano le seguenti penali:

Per un ritardo superiore a 15 gg.   1%
Per un ritardo superiore a 45 gg.   2%
Per un ritardo superiore a 75 gg.   3%

Le percentuali di cui sopra si applicano all'intero ammontare contributivo dovuto alla C.A.L.E.C. relativo alla denuncia presentata in ritardo e dovranno essere versate unitamente ad esso.

La presente disposizione troverà applicazione a condizione che analoghe previsioni vengano recepite dalla contrattazione territoriale di settore sottoscritta dalle altre organizzazioni imprenditoriali operanti nella Provincia di Bologna ed attuate dalle rispettive Casse Edili.

 

Art. 12

Decorrenza-Durata

 

Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione e ratifica dei soggetti firmatari per la parte normativa e dal 1° gennaio 2003 per la parte economica in esso contenuta.

La ratifica e firma definitiva della presente ipotesi di Accordo dovrà avvenire entro 15 gg. dalla data della presente sottoscrizione.

 

L'Accordo avrà durata fino al 31/12/2005, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

 

 

ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 61 DISCIPLINA SPECIALE PARTE PRIMA DEL CCNL 09/02/2000 RIGUARDANTE LA TRASFERTA

 

Nell'ambito del CCNL le organizzazioni regionali dell'Emilia Romagna delle associazioni cooperative firmatarie il CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e delle attività affini (AGCI Produzione e Lavoro e Servizi, ANCPL-Legacoop,FEDERLAVORO E SERVIZI-Confcooperative) da una parte e della FILLEA-FILCA-FeNEAL dall'altra, concordano di dare corso alla sperimentazione prevista dall'art. 61 -d.s. parte prima- del CCNL del 9 febbraio 2000 in tema di trasferta, sulla base dell'allegato accordo contenente i criteri e le regole, a partire dall'1/10/2003 e operativo a tutto il 30/09/2005, con successiva decadenza automatica salvo proroga concordata tra le parti firmatarie del presente accordo.

PREMESSA

L'accordo si muove nell'ambito delle norme previste dalla legge 55/90 e dal CCNL in vigore,pertanto, tutte le semplificazioni amministrative che ne possono derivare nei casi previsti, si basano sul principio della delega tra Casse Edili.Pertanto nulla si modifica per tutti gli altri obblighi ed adempimenti previsti nei confronti di qualsiasi altro interlocutore, a partire da quelli relativi alla certificazione liberatoria che rimangono di titolarità della Cassa Edile della provincia in cui si svolgono i lavori.

Per poter procedere con la delega tra le Casse Edili, le parti concordano che, dato il mantenimento pieno ed esclusivo della titolarità del rilascio delle attestazioni di regolarità contributiva da parte della Cassa Edile della Provincia entro il cui territorio è operativo il cantiere, l'avvio potrà avvenire solo contestualmente alla messa in rete delle Casse Edili dell'Emilia Romagna.

La Cassa Edile competente per territorio, che avrà acquisito tempestivamente dall'impresa trasfertista la contestuale comunicazione di apertura del cantiere e l'elenco degli aperai allo stesso in forza, darà delega con specifico atto disciplinante i vari istituti e sottoscritto tra le Casse Edili dell'Emilia Romagna alla Cassa Edile da cui proviene l'impresa trasfertista, in base alle normative successivamente previste.

 

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente intesa si applica alle imprese con sede legale in Emilia Romagna ed iscritte ad una Cassa Edile di una qualsiasi Provincia della medesima Regione che:

  1. Abbiano almeno 2 anni di anzianità di iscrizione continuativa alla Cassa Edile alla data della richiesta.
  2. Non abbiano in corso contenziosi relativi a morosità o irregolarità riguardo ad obblighi contrattuali e contributivi nei contronti delle Casse Edili, Scuole Edili,e C.T.P..In caso di morosità relativa al cantiere per cui viene rilasciata la delega, la suddetta decade immediatamente con il ripristino immediato di tutti gli obblighi contrattuali nei confroni della C.E. della Provincia in cui si svolgono i lavori che ha titolarità contrattuale di legge nonchè l'obbligo di intervenire in merito.
  3. Siano titolari o contitolari del lavoro per cui richiedono di applicare la presente normativa o nel caso di rilevanti opere pubbliche siano sub affidatari di parte dell'opera per importi non inferiori a 750.000 euro.La presente normativa non si applica a nessun altro caso di sub appalto.
  4. E' equiparata alle ipotesi precedenti quella della Cooperativa che, ai sensi dell'art. 30 bis, lettera d) del vigente CCNL, distacchi temporaneamente in trasferta personale dipendente presso una società consortile partecipata.
  5. Avanzino richiesta per i lavoratori già dipendenti dell'impresa, prima dell'apertura dei cantieri in province diverse da quella d'origine dell'impresa. I lavoratori assunti direttamente sul cantiere dovranno essere iscritti nella Cassa Edile della Provincia ove si svolgono i lavori.

 

NORMATIVE

Si conviene sull'opportunità che tutte le Casse Edili adottino meccanismi di denuncia come previsto dalle intese nazionali. (CNCE "Modulistica Unificata").

Le parti concordano nella costituzione di un server regionale in grado di ricevere e trasmettere in tempo reale tutte le informazioni necessarie alle Casse Edili che devono rilasciare gli attestati di regolarità contributiva a favore di imprese trasfertiste.

Le parti concordano che le Casse Edili del sistema riferentesi al presente Accordo firmeranno con il server prescelto un contratto di incarico sulla base di quello tipo allegato al presente accordo.

Le denunce afferenti le periodiche contribuzioni e gli accantonamenti alle Casse Edili dell'attività svolta in regime di fuori Provincia, vanno presentate alla Cassa Edile di provenienza, la quale a sua volta, attraverso il server regionale, ne darà dettagliata comunicazione alla Cassa Edile competente per territorio.

Alla Cassa Edile della Provincia dove si svolgono i lavori dovranno essere versate esclusivamente le quote di adesione contrattuale, le quote delega per delega e adesione sindacale ed i contributi relativi al Comitato Tecnico Paritetico e degli RLST.

Le quantità saranno quelle previste dai contratti in vigore nella Provincia di Provenienza.

Nei casi non regolamentati dal presente accordo e rientranti nella fattispecie di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi l'impresa dovrà iscrivere gli operai in trasferta alla C.E. del luogo in cui si svolgono i lavori con le modalità previste dal CCNL, fermo restando che i tre mesi si riferiscono alla durata del cantiere e non al rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore del suddetto cantiere.

Le parti si danno atto che la realizzazione della presente normativa è resa possibile anche dalla sostanziale equivalenza dei costi contrattuali e contributivi previsti nelle varie Province dell'Emilia Romagna tale da evitare per queste materie il rischio della concorrenza sleale che a giudizio delle parti sarebbe ulteriormente ridotto con l'adozione di meccanismi di rilascio della certificazione liberatoria sulla base del criterio della "congruità contributiva".

Le parti si ritengono altresì impegnate a realizzare ulteriori processi di omogeneizzazione anche riguardo le prestazioni extracontrattuali.

Il presente Accordo decorre dal 1° ottobre 2003 ed avrà durata fino al 30 settembre 2005, con successiva decadenza automatica salvo proroga concordata tra le parti firmatarie del presente accordo.

Il presente documento è firmato congiuntamente dalle Organizzazioni Cooperative e Sindacali Regionali e da quelle Territoriali firmatarie dei Contratti Integrativi Provinciali.

 

Bologna lì, 24 settembre 2003.